Sentenza n. 500/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 100 del 2019: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica – Urbanistica del Comune di Mosciano Sant'Angelo n. 27 del 10/12/2018, iscritta nel registro generale il 10/12/2018 al n. 899 e comunicata a mezzo PEC il successivo 11/12/2018, con la quale - in relazione alla “CONVENZIONE URBANISTICA REP. 242286/58961 DEL 16 MAGGIO 2012 - NOTAIO BIAGIO CIAMPINI - DITTA "COBECO COSTRUZIONI S.R.L."/COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)” - è stato tra l'altro: a) dichiarato l'inadempimento della Cobeco Costruzioni S.r.l. all'obbligo di redazione del progetto esecutivo previsto dalla Convenzione; b) di procedere all'escussione della polizza pure ivi prevista; c) di dichiarare la “risoluzione in parte qua” della medesima Convenzione; b) della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mosciano Sant'Angelo n. 168 del 27/12/2018, con la quale è stata ratificata la suddetta Determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica – Urbanistica del Comune di Mosciano Sant'Angelo n. 27 del 10/12/2018 nonché direttamente deliberate le medesime determinazioni dell'atto dirigenziale che si ratifica; c) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Mosciano Sant'Angelo n. 53 del 29/12/2018, con la quale si è preso atto e fatta propria, limitatamente alle competenze del Consiglio Comunale, la suddetta Determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica – Urbanistica del Comune di Mosciano Sant'Angelo n. 27 del 10/12/2018, nonché si è deliberato “di dare atto che, conseguentemente all'escussione della polizza, il Comune in qualità di Stazione appaltante procederà all'affidamento dei lavori di ripristino e nuova realizzazione del cine-teatro Acquaviva”; d) dell'atto “Diffida” del Dirigente dell'Area Tecnica – Urbanistica del Comune di Mosciano Sant'Angelo prot. 1246 del 18/01/2019, con la quale la Cobeco è stata diffidata al pagamento della somma di € 482.967,97 a titolo di “apporto al pubblico” previsto dalla Convenzione di cui è stata dichiarata la risoluzione; e) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusi per quanto di rilevanza i verbali di validazione in data 6/12/2018 e 12/09/2018; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal Comune di Mosciano Sant’Angelo in data 03/04/2019: - per la declaratoria dell'inadempimento contrattuale della Cobeco Costruzioni S.r.l., consistito nella predisposizione di un progetto non validabile ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gestioni Immobiliari S.r.l (ex Cobeco Costruzioni S.r.l.) in data 29/07/2019: - degli ulteriori provvedimenti emessi dal Comune di Mosciano Sant'Angelo in prosecuzione ed attuazione degli atti già oggetto del ricorso; e più precisamente, (proseguendo con la numerazione del ricorso principale): f) della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mosciano Sant'Angelo n. 81 del 24.5.2019, comunicata a mezzo PEC in data 28/05/2018, con la quale: a)viene (nuovamente) affermato l'inadempimento della Cobeco Costruzioni in relazione alla “CONVENZIONE URBANISTICA REP. 242286/58961 DEL 16 MAGGIO 2012 - NOTAIO BIAGIO CIAMPINI - DITTA "COBECO COSTRUZIONI S.R.L."/COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)”, sotto il profilo del mancato pagamento dell'apporto al pubblico nella misura di € 482.927,97; b) (nuovamente) deliberato di procedere all'escussione della polizza fideiussoria della Milano Assicurazioni S.p.A. ora UNIPOLSAI S.p.A.; c) deliberato di confermare il precedente proprio deliberato n. 168 del 27/12/2018 (già oggetto del ricorso principale); g) della Comunicazione del Responsabile del Settore Area Tecnica – Urbanistica del Comune di Mosciano Sant'Angelo n. 11281 del 21/05/2019, comunicata a mezzo PEC il successivo 22.5.2019, con la quale – sui medesimi presupposti della suddetta delibera di Giunta n. 81/2019, intervenuta ad evidente sanatoria della comunicazione, si chiede alla Cobeco Costruzioni S.r.l. il pagamento della somma di € 482.927,97 in ragione del supposto inadempimento e si avverte che in caso di mancato versamento si procederà all'escussione della polizza fideiussoria della Milano Assicurazioni Spa ora UNIPOLSAI Spa in misura della somma di € 724.451,95. quanto al ricorso n. 316 del 2021: per la declaratoria, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della Cobeco Costruzioni S.r.l., di risoluzione della convenzione stipulata in data 16/05/2012 tra il Comune e la stessa società; e per la condanna della Cobeco Costruzioni S.r.l. al pagamento della somma di € 724.451,95 o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di accertamento dell'inadempimento agli obblighi derivanti da una convenzione urbanistica, richiesta di pagamento dell'apporto al pubblico, escussione della polizza e dichiarazione di risoluzione in parte qua
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una convenzione urbanistica stipulata per la realizzazione di opere di interesse pubblico quale modalità alternativa al pagamento di una somma dovuta a titolo di apporto al pubblico. La società aveva accettato di realizzare lavori di adeguamento di un cineteatro comunale e aveva presentato un progetto esecutivo, successivamente integrato, che il Comune aveva ritenuto non validabile e non cantierabile. Il Comune aveva quindi dichiarato l'inadempimento della società, disposto l'escussione della polizza, ritenuto nuovamente dovuto il pagamento in denaro dell'apporto al pubblico e adottato successivi atti di diffida e richiesta di pagamento. La società ha impugnato tali atti deducendo, anzitutto, che il Comune non avrebbe potuto dichiarare unilateralmente la risoluzione della convenzione, trattandosi di un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo soggetto all'art. 11 della legge n. 241/1990. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di correttezza, buona fede e proporzionalità, sostenendo che le criticità progettuali contestate fossero marginali, integrabili e inidonee a configurare un grave inadempimento. Ha contestato anche la fondatezza tecnica dei rilievi relativi alle relazioni specialistiche, agli elaborati grafici, al computo metrico, all'elenco prezzi, al capitolato speciale d'appalto e alle verifiche generali. Il Comune ha proposto ricorso incidentale per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e, con autonomo ricorso, ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento, la risoluzione della convenzione e la condanna della società al pagamento dell'importo garantito dalla polizza.
La decisione
Il TAR ha riunito i due giudizi e ha affermato la propria giurisdizione esclusiva, ritenendo la convenzione urbanistica assimilabile a un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, con conseguente applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.; ha inoltre richiamato la possibile riconducibilità della controversia alla materia urbanistica e di governo del territorio. Nel merito, il Collegio ha precisato che il Comune non aveva unilateralmente sciolto la convenzione, ma aveva accertato l'asserito inadempimento dell'obbligo di presentare un progetto esecutivo valido, facendo rivivere l'obbligo di pagamento in denaro previsto dalla convenzione. Tale accertamento, tuttavia, spettava al giudice. Il TAR ha ritenuto applicabile alla convenzione urbanistica la disciplina civilistica delle obbligazioni e dei contratti e ha affermato che l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione deve essere di non scarsa importanza, valutato in rapporto all'interesse della parte non inadempiente e secondo buona fede. Il ritardo di 43 giorni nella presentazione del progetto e la successiva acquisizione dell'autorizzazione sismica non sono stati considerati decisivi. Quanto alle criticità progettuali, il Collegio ha ritenuto che esse riguardassero, nel complesso, profili di dettaglio, carenze documentali integrabili, aspetti formali o valutazioni tecniche non idonee a compromettere la sostanziale completezza, funzionalità e cantierabilità dell'intervento. In particolare, l'omessa relazione specialistica non aveva impedito la comprensione delle opere; le contestazioni su intonaci, elaborati grafici e gestione dei rifiuti riguardavano aspetti accessori; l'omissione relativa a cinque infissi aveva un'incidenza economica di circa lo 0,3% del valore dei lavori; la contestazione sull'elenco prezzi era suscettibile di spiegazione tecnica; le carenze del capitolato e delle verifiche generali erano prevalentemente formali. Ne è derivata l'illegittimità degli atti comunali di accertamento dell'inadempimento, richiesta di pagamento ed escussione della garanzia. Il ricorso della società, integrato dai motivi aggiunti, è stato accolto; sono stati respinti il ricorso incidentale e il ricorso autonomo del Comune. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 l. 241/1990
La convenzione urbanistica deve assimilarsi a un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo.
Le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione della convenzione urbanistica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo.
La disposizione fonda la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla convenzione urbanistica qualificata come accordo sostitutivo.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Liti aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
La controversia può essere ricondotta anche alla giurisdizione esclusiva in materia urbanistica e di governo del territorio.
art. 1372 c.c.
Il Comune non ha proceduto a uno scioglimento unilaterale della convenzione; si è limitato ad accertare l'asserito inadempimento e a far rivivere la modalità di pagamento in denaro prevista dal regolamento convenzionale.
art. 1455 c.c.
Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
La risoluzione o l'accertamento dell'inadempimento richiedono una violazione non di scarsa importanza, valutata con riferimento all'interesse concreto della parte non inadempiente e alla proporzione tra violazione e rimedio.
art. 1457 c.c.
È richiamato quale conferma del rilievo dell'assetto concreto degli interessi contrattuali nella valutazione dell'inadempimento.
art. 26 d.lgs. 50/2016
La verifica è volta ad accertare, tra l'altro, la completezza della progettazione, la coerenza e completezza del quadro economico, l'appaltabilità della soluzione progettuale, la durabilità dell'opera, la minimizzazione dei rischi di varianti e contenzioso, la possibilità di ultimazione, la sicurezza, l'adeguatezza dei prezzi unitari e la manutenibilità.
La validazione del progetto costituisce l'atto formale recante gli esiti della verifica; le carenze progettuali devono essere valutate in concreto e non ogni irregolarità documentale o di dettaglio integra un grave inadempimento convenzionale.
art. 26, comma 8, d.lgs. 50/2016
La disposizione è richiamata con riferimento alla procedura di validazione del progetto esecutivo.
Massime di principio
- La convenzione urbanistica, in quanto accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, è soggetta ai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti e le controversie sulla sua formazione, conclusione ed esecuzione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- L'amministrazione non può far discendere automaticamente la risoluzione o la perdita degli effetti di una convenzione urbanistica da qualsiasi difformità dell'adempimento: l'inadempimento deve essere di non scarsa importanza, valutato in rapporto all'interesse concreto della parte non inadempiente e secondo buona fede.
- Nella verifica della gravità dell'inadempimento relativo alla presentazione di un progetto esecutivo, le carenze di dettaglio, le omissioni documentali integrabili, gli errori di modesta incidenza economica e i profili meramente formali non sono sufficienti, da soli o nel loro complesso, a giustificare l'accertamento dell'inadempimento quando non compromettono la sostanziale completezza, funzionalità o cantierabilità dell'intervento.
- La verifica e la validazione del progetto previste dalla convenzione e dalla disciplina dei contratti pubblici consentono all'amministrazione di accertare la conformità e la cantierabilità del progetto, ma l'esito negativo della verifica non esonera il giudice dal valutare in concreto se le criticità riscontrate integrino un inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento deve rispettare il principio di proporzionalità e il dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto: l'amministrazione non può utilizzare irregolarità marginali o pretestuose per far rivivere una modalità di adempimento più favorevole o per attivare le garanzie convenzionali.
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