Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14707/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per diverse ragioni: Fusar Poli contestava la mancata prova della consapevolezza della natura contraffatta della merce (sostenendo l'esistenza di bolle/fatture tracciabili), la utilizzabilità e la valutazione delle relazioni tecniche redatte da ausiliari di polizia giudiziaria e l'applicazione della recidiva; Bertoli chiedeva la riqualificazione del fatto da ricettazione a concorso nella contraffazione, contestava la recidiva qualificata e, con motivo aggiunto, sosteneva la prescrizione del reato previsto dall'art. 474 cod. pen.; Gabbia deduceva l'errata ricostruzione dei fatti (sosteneva di aver solo messo a disposizione un box senza che la merce fosse rinvenuta al suo interno) e l'erronea applicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Fusar Poli (con condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende). Per Gabbia e Bertoli la Cassazione ha ritenuto inammissibili la maggior parte dei motivi, ma ha accolto il motivo comune relativo alla prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. (commesso nel settembre 2009): ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per tale reato nei confronti di Bertoli e Gabbia, eliminando la relativa pena e rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo. Conseguentemente le pene definitive risultano così rideterminate: per Gabbia Ermanno anni 3 di reclusione e euro 7.500 di multa; per Bertoli Nunzio anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 5.000 di multa. Confermate le altre condanne e le statuizioni civili in favore di Giorgio Armani s.p.a.; i ricorrenti sono inoltre condannati in solido al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    citato nella decisione come norma relativa al commercio di prodotti con segni falsi, con riferimento al secondo comma

    la fattispecie è stata ritenuta non consistente in concorso nella contraffazione ma nel commercio di prodotti con segni falsi (secondo comma); per tale fattispecie, con l'applicazione della recidiva e degli aumenti previsti, il termine massimo di prescrizione è risultato di dieci anni e, nel caso concreto, è decorso prima della sentenza di secondo grado

  • art. 648 cod. pen.

    richiamato come norma in relazione alla ricettazione

    usato per qualificare parte delle condotte contestate (ricettazione) e confermata dalla Corte di merito sulla base del compendio probatorio

  • art. 348 comma 4 cod. proc. pen.

    riferito alla nomina di ausiliari di polizia giudiziaria

    la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo delle relazioni tecniche redatte dagli ausiliari, valorizzandole nel contesto probatorio

  • artt. 233 e 121 cod. proc. pen.

    richiamati in relazione all'acquisizione di memorie scritte presentate dai consulenti

    i pareri contenuti in memorie presentate ai sensi di tali norme possono essere letti in udienza e utilizzati ai fini decisionali anche senza escussione preventiva del consulente, quando non contestati dalle parti

  • art. 606 comma terzo e art. 609 comma secondo cod. proc. pen.

    richiamati nella motivazione sull'inammissibilità di questioni nuove in cassazione

    limiti alla deduzione in cassazione di questioni non prospettate in sede di appello, salvo eccezioni tassative

  • art. 99 quarto comma cod. pen.

    citato nel calcolo della recidiva qualificata

    l'applicazione della recidiva ha inciso sull'aumento della pena e sul calcolo del termine di prescrizione

  • art. 161 cod. pen.

    riferito all'aumento della pena

    richiamato per l'aumento di durata della pena dovuto alla recidiva (applicazione dell'aumento di due terzi ai fini della prescrizione)

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    citato come base procedurale per decidere sulla rideterminazione della pena senza rinvio

    la Cassazione ha operato la statuizione sulla base delle risultanze di merito ai sensi dell'art. 620 lett. l), eliminando la pena relativa al reato prescritto e rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo

Massime di principio

  • In cassazione è molto limitato il sindacato sulla valutazione di merito e delle prove: contestazioni di fatto ripetitive rispetto all'appello sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Le relazioni e i pareri tecnici presentati mediante memoria scritta ai sensi degli artt. 233 e 121 c.p.p. possono essere utilizzati dal giudice anche senza escussione del consulente, se non contestati dalle parti e se il giudice li ritiene superflui da approfondire con perizia.
  • Questioni non sollevate in sede di appello (es. alcune eccezioni processuali o di diritto soggettivo rilevabili) non possono generalmente essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo casi tassativi.
  • La prescrizione va calcolata in funzione della precisa qualificazione giuridica del reato e dell'eventuale applicazione della recidiva: una diversa qualificazione può incidere sul termine prescrizionale e portare all'estinzione del reato anche dopo una sentenza di appello.
  • Quando la prescrizione è già intervenuta prima della pronuncia di secondo grado, la Cassazione può annullare senza rinvio la statuizione penale relativa al reato estinto e rideterminare la pena complessiva senza demandare nuovi accertamenti.
  • Ricorrere in modo infondato o con motivi inammissibili può comportare sanzioni economiche e la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle Ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.