Provvedimento AGCM AL30E n. 29727 del 22/06/2021
FORMAGGI ARESU/CONTRATTI CESSIONE LATTE OVINO-CAPRINO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl procedimento AL30E ha riguardato Formaggi Aresu S.r.l., caseificio sardo acquirente di latte ovino e caprino, a seguito delle segnalazioni del MIPAAF-ICQRF e dell’associazione Più Sardegna. Per l’annata 2018/2019, su 86 conferenti risultavano agli atti soltanto 24 contratti scritti riferiti a 23 allevatori; inoltre, tutti i contratti acquisiti prevedevano una durata di dieci mesi, senza rinuncia scritta degli allevatori alla durata minima annuale. L’AGCM ha ritenuto non sostitutive le fatture successive alla consegna e ha accertato due violazioni dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012, irrogando 2.000 euro per ciascuna condotta e imponendo l’astensione da condotte analoghe.
Formaggi Aresu S.r.l.: mancata formalizzazione scritta dei contratti di cessione di latte ovino-caprino e contratti infrannuali; accertate due violazioni dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012, con sanzioni complessive di 4.000 euro.
Formaggi Aresu – Contratti di cessione di latte ovino-caprino
Il provvedimento n. 29727 riguarda il procedimento AL30E nei confronti di Formaggi Aresu S.r.l., caseificio con sede a Donori, attivo nella lavorazione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, in particolare formaggi ovini, caprini e misti. Il procedimento, avviato sulla base delle segnalazioni del MIPAAF-ICQRF e dell’associazione Più Sardegna, si è concluso con l’accertamento di due violazioni dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012 e con l’irrogazione di sanzioni complessive pari a 4.000 euro.
Parti e origine del procedimento
L’operatore segnalato è Formaggi Aresu S.r.l., che nel 2019 ha realizzato un fatturato di 3.584.231 euro. Le segnalazioni provenivano dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – ICQRF e dall’associazione “Più Sardegna”.
L’istruttoria è stata avviata il 29 dicembre 2020 e ha riguardato esclusivamente le condotte relative all’annata casearia 2018/2019. L’impresa ha effettuato l’accesso agli atti, presentato memorie difensive e conclusiva e dichiarato la propria disponibilità a introdurre un modello contrattuale standard per le successive campagne casearie.
Ambito normativo
Il quadro normativo considerato dall’Autorità comprende:
- l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, che impone la forma scritta dei contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari e richiede l’indicazione, tra l’altro, di durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e pagamento;
- l’art. 62, comma 2, del D.L. 1/2012, richiamato per il quadro generale delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra operatori economici;
- l’art. 62, commi 5 e 8, del D.L. 1/2012, che prevedono la sanzione amministrativa da 1.000 a 40.000 euro e attribuiscono all’AGCM la vigilanza e il potere sanzionatorio;
- l’art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015, secondo cui i contratti di cessione di latte crudo devono avere durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa e scritta dell’agricoltore cedente;
- gli artt. 1 e 3, comma 4, del Decreto ministeriale n. 199/2012;
- l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che richiede, ove prevista l’obbligatorietà nazionale, un contratto scritto stipulato prima della consegna e contenente gli elementi essenziali della relazione di fornitura.
L’Autorità ha sottolineato che le condizioni minime previste dall’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 costituiscono standard di tutela non derogabili da disposizioni interne incompatibili.
Conferenti e documentazione contrattuale
Per la campagna 2018/2019 risultavano 56 allevatori conferenti latte ovino e 30 conferenti latte caprino, per un totale di 86 fornitori, sulla base dell’elenco prodotto dal caseificio. Nei verbali ICQRF erano invece indicati 83 conferenti, con una diversa composizione del gruppo dei fornitori caprini.
Agli atti risultavano:
- 23 contratti scritti sottoscritti con 22? No: i documenti comprendevano 24 testi negoziali sottoscritti con 23 allevatori, poiché un allevatore aveva stipulato due contratti distinti, uno per il latte ovino e uno per il latte caprino;
- 21 contratti relativi al latte crudo ovino e 2 relativi al latte crudo caprino, acquisiti principalmente nei mesi di novembre e dicembre 2018;
- contratti aventi durata di dieci mesi, da novembre 2018 ad agosto 2019.
L’Autorità ha rilevato che, rispetto agli 86 conferenti indicati dal caseificio, circa 60 allevatori non risultavano aver sottoscritto un contratto scritto e avrebbero regolato il rapporto soltanto oralmente.
Squilibrio contrattuale nella filiera
Pur osservando che l’accertamento di un significativo squilibrio di potere negoziale non è richiesto per l’applicazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, l’Autorità ha evidenziato la posizione di debolezza tipica degli allevatori conferenti latte crudo.
Il latte è altamente deperibile e deve essere collocato quotidianamente, impedendo al produttore di conservarlo o di modificare rapidamente l’acquirente. Il bacino territoriale di vendita è inoltre ristretto e il singolo allevatore conferisce generalmente l’intera produzione a un solo trasformatore. I caseifici, invece, possono avvalersi di più fornitori e, almeno per alcune produzioni, ampliare il bacino di approvvigionamento o ricorrere a latte estero.
Mancata conclusione dei contratti scritti
L’AGCM ha ritenuto accertata la violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012 per la mancata conclusione di contratti scritti con la maggior parte dei conferenti.
Formaggi Aresu aveva sostenuto di aver formalizzato per iscritto i rapporti con gli allevatori ai quali era stata corrisposta una caparra e di aver utilizzato, negli altri casi, fatture, giornaliere di conferimento, libretti latte e documentazione contabile. Secondo l’impresa, tali documenti avrebbero consentito di ricostruire quantità, prezzi e modalità della relazione commerciale, assolvendo agli obblighi formali in forza dell’art. 3, comma 4, del Decreto n. 199/2012.
L’Autorità ha respinto tale impostazione. Le fatture sono state considerate documenti fiscali emessi successivamente alla consegna, con funzione riepilogativa e probatoria dell’avvenuta cessione e del diritto al pagamento. Esse non garantiscono invece la conoscenza preventiva degli elementi essenziali della fornitura, richiesta dall’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall’art. 62 del D.L. 1/2012.
Le giornaliere di conferimento e i libretti latte, inoltre, documentano le consegne già effettuate, ma non costituiscono un accordo negoziale scritto stipulato prima della consegna.
Disapplicazione dell’art. 3, comma 4, del Decreto n. 199/2012
L’AGCM ha ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione la previsione dell’art. 3, comma 4, del Decreto n. 199/2012 nella parte in cui attribuisce alle fatture di pagamento una funzione sostitutiva del contratto scritto.
In applicazione del principio del primato del diritto dell’Unione, l’Autorità ha quindi disapplicato tale disposizione nel caso concreto. Ha richiamato, in particolare, il principio secondo cui le amministrazioni nazionali devono disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto unionale.
L’Autorità ha comunque rilevato che, anche applicando la disposizione nazionale nella sua formulazione interna, le fatture non avrebbero potuto assolvere agli obblighi previsti. I documenti esaminati non riportavano infatti:
- la durata della relazione;
- le modalità di consegna;
- le modalità di pagamento;
- la dicitura obbligatoria attestante l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.
La buona fede invocata dall’impresa non è stata ritenuta idonea a escludere la responsabilità, anche perché il comportamento non risultava pienamente conforme alle condizioni previste dall’art. 3, comma 4, del Decreto n. 199/2012.
Contratti di durata inferiore a dodici mesi
La seconda violazione ha riguardato la durata dei contratti scritti. Tutti i 24 contratti acquisiti, sottoscritti nei mesi di novembre e dicembre 2018, prevedevano una durata di dieci mesi, sino ad agosto 2019.
L’art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015 stabilisce invece, per i contratti di cessione di latte crudo stipulati obbligatoriamente in forma scritta ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, una durata minima di dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto dall’agricoltore cedente.
Formaggi Aresu aveva sostenuto che la campagna del latte ovino e caprino in Sardegna è caratterizzata da una stagionalità naturale e normalmente dura circa nove mesi, da novembre a luglio/agosto. L’impresa aveva quindi contestato la ragionevolezza dell’obbligo annuale nel settore considerato.
L’Autorità non ha accolto tale argomentazione, rilevando che i contratti prevedevano una durata inferiore a dodici mesi e che non risultava acquisita alcuna rinuncia scritta degli allevatori. La violazione è stata qualificata come violazione formale dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, in relazione all’art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015.
Accertamento finale
L’Autorità ha accertato che, nell’annata casearia 2018/2019, Formaggi Aresu ha violato l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012 per due condotte distinte:
- mancata conclusione di contratti scritti di fornitura con la maggior parte dei conferenti di latte ovino e caprino, non potendo le fatture successive alla consegna essere considerate equipollenti;
- stipula di contratti di fornitura con durata di dieci mesi, senza rinuncia espressa e scritta degli allevatori alla durata minima di dodici mesi.
Il provvedimento non riguarda un’intesa restrittiva o un abuso di posizione dominante ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990 o degli artt. 101 e 102 TFUE, ma l’esercizio dei poteri dell’AGCM in materia di disciplina delle relazioni commerciali nella filiera agroalimentare ai sensi dell’art. 62 del D.L. 1/2012.
Sanzioni e criteri di quantificazione
Ai sensi dell’art. 62, comma 5, del D.L. 1/2012, la violazione degli obblighi del comma 1 è punita con una sanzione da 1.000 a 40.000 euro, determinata in relazione al valore dei beni oggetto di cessione. L’art. 62, comma 8, richiama inoltre i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, tra cui gravità, opera svolta per eliminare o attenuare la violazione, personalità dell’agente e condizioni economiche.
L’Autorità ha considerato che:
- le condotte erano limitate all’annata casearia 2018/2019;
- il caseificio aveva manifestato disponibilità a collaborare alla predisposizione di un modello contrattuale standard;
- il fatturato 2019 era pari a 3.584.231 euro, con un utile di esercizio di 104.038 euro;
- l’impresa aveva rappresentato un significativo impatto economico della pandemia, con una riduzione del fatturato di circa il 40% nell’aprile 2020 rispetto all’anno precedente;
- per la mancata formalizzazione scritta, costituiva attenuante il fatto che l’impresa si fosse richiamata a una facoltà prevista dall’art. 3, comma 4, del Decreto n. 199/2012, sebbene la disposizione fosse stata disapplicata e le fatture non fossero comunque complete.
Sono state irrogate:
- 2.000 euro per la mancata conclusione dei contratti scritti;
- 2.000 euro per la stipula di contratti di durata inferiore a dodici mesi.
L’importo complessivo delle sanzioni è quindi pari a 4.000 euro.
Misure e termini
Il caseificio è stato obbligato ad astenersi dal porre in essere condotte commerciali analoghe a quelle accertate. Le sanzioni devono essere pagate entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
Punti principali
Condotte accertate
Nell’annata casearia 2018/2019 Formaggi Aresu non ha concluso contratti scritti con la maggior parte dei propri conferenti di latte ovino e caprino. I contratti scritti reperiti prevedevano inoltre una durata di dieci mesi, da novembre 2018 ad agosto 2019, senza rinuncia espressa e scritta degli allevatori.
Inidoneità delle fatture sostitutive
L’Autorità ha escluso che le fatture di pagamento potessero sostituire il contratto scritto, poiché emesse dopo la consegna e prive, comunque, delle indicazioni sulla durata, sulle modalità di consegna e di pagamento e della dicitura prevista dall’art. 3, comma 4, del Decreto attuativo n. 199/2012.
Quadro normativo
Sono stati applicati l’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012, l’art. 2, comma 2, D.L. 51/2015, il Decreto ministeriale n. 199/2012 e l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. L’AGCM ha disapplicato l’art. 3, comma 4, del Decreto n. 199/2012 nella parte incompatibile con l’obbligo unionale di formalizzazione preventiva del contratto.
Sanzioni e misura accessoria
Sono state irrogate due sanzioni amministrative di 2.000 euro ciascuna, per un totale di 4.000 euro. La quantificazione ha considerato la durata limitata all’annata 2018/2019, la collaborazione prospettata dall’impresa, le condizioni economiche e la natura attenuante del richiamo alla disciplina nazionale sulle fatture sostitutive. È stato inoltre imposto di astenersi da condotte analoghe.
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