Sentenza n. 144/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto prot. n. -OMISSIS--2^ del 17 giugno 2025, con cui è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, con presumibile richiesta di conversione in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 17 giugno 2025 con cui la Questura ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorso, redatto in forma non sintetica e privo di alcune precisazioni essenziali, è stato interpretato come riferito a tale decreto e a un'istanza di rinnovo con conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, considerato che nel 2022 era stato accolto un precedente ricorso contro il diniego del permesso per motivi familiari. Sono stati dedotti: difetto e apparenza della motivazione per mancata valutazione individualizzata e attualizzata della pericolosità sociale; violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 per omesso bilanciamento tra precedenti penali e vita privata, familiare e lavorativa; violazione del divieto di automatismo tra precedenti penali e diniego del permesso per lavoro subordinato; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti per mancata considerazione degli elementi favorevoli; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento. Il ricorrente ha rappresentato un percorso di recupero e reinserimento, una buona posizione lavorativa, la disponibilità di un adeguato alloggio e la convivenza con i genitori, la compagna e il figlio nato in Italia nel 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo congiuntamente fondate le censure incentrate sulla carenza motivazionale. Il diniego non conteneva alcuna valutazione discrezionale della situazione familiare del ricorrente, nonostante la Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2013, abbia esteso la valutazione prevista dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio nazionale, e non soltanto a chi abbia esercitato il ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto. L'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta e attualizzata della pericolosità sociale e bilanciarla con la vita familiare, privata e lavorativa dello straniero, considerando anche il percorso di recupero e reinserimento e gli elementi favorevoli. Il decreto è stato annullato con rimessione dell'istanza all'Amministrazione per il riesame secondo tali coordinate, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti. Le spese sono state compensate in ragione della natura del vizio caducante.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato»
La valutazione discrezionale richiesta in sede di rinnovo o diniego del permesso deve riguardare anche lo straniero che abbia legami familiari in Italia, non soltanto chi abbia esercitato il ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di buon andamento.
sentenza Corte costituzionale n. 202/2013
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato»
Ha esteso l'ambito della valutazione discrezionale anche agli stranieri titolari di legami familiari in Italia.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, la presenza di precedenti penali non consente un diniego automatico: l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta, individualizzata e attualizzata della pericolosità sociale dello straniero.
- La valutazione discrezionale prevista dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 si applica anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio italiano, indipendentemente dal fatto che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto.
- Il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno deve esplicitare il bilanciamento tra la gravità e l'attualità degli elementi ostativi e la vita privata, familiare e lavorativa dello straniero; l'omessa considerazione di tali elementi determina un vizio motivazionale e istruttorio.
- Nel riesaminare la posizione dello straniero, l'Amministrazione deve considerare anche gli elementi sopravvenuti o favorevoli, quali il percorso di recupero e reinserimento, la stabile occupazione, l'idonea sistemazione abitativa e i legami familiari radicati in Italia.
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