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Sentenza

Sentenza n. 11014/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Roma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 9 ottobre 2023 e reiterata mediante PEC, con trasmissione della documentazione, il 10 ottobre 2025. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato che il permesso di soggiorno era già stato rilasciato e poteva essere ritirato presso il Commissariato di P.S. Casilino. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso. È stata inoltre reiterata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il TAR ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse conseguente al rilascio del permesso di soggiorno e alla possibilità di ritirarlo, dichiarando il ricorso improcedibile. Ha compensato le spese di giudizio per giustificati motivi e in ragione della definizione in rito. Ha inoltre rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché la ricorrente non aveva prodotto l’autocertificazione prevista dall’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002, conformemente al precedente rigetto disposto dalla Commissione per il patrocinio con decreto n. 298/2026 del 13 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel procedimento di definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002

    La mancata produzione dell’autocertificazione richiesta impedisce l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta l’atto richiesto e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
  • La mancata produzione dell’autocertificazione richiesta dall’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002 costituisce ragione ostativa all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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