Sentenza n. 11014/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Roma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 9 ottobre 2023 e reiterata mediante PEC, con trasmissione della documentazione, il 10 ottobre 2025. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato che il permesso di soggiorno era già stato rilasciato e poteva essere ritirato presso il Commissariato di P.S. Casilino. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso. È stata inoltre reiterata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse conseguente al rilascio del permesso di soggiorno e alla possibilità di ritirarlo, dichiarando il ricorso improcedibile. Ha compensato le spese di giudizio per giustificati motivi e in ragione della definizione in rito. Ha inoltre rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché la ricorrente non aveva prodotto l’autocertificazione prevista dall’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002, conformemente al precedente rigetto disposto dalla Commissione per il patrocinio con decreto n. 298/2026 del 13 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel procedimento di definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002
La mancata produzione dell’autocertificazione richiesta impedisce l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta l’atto richiesto e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
- La mancata produzione dell’autocertificazione richiesta dall’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002 costituisce ragione ostativa all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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