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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08918/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità per avere concordemente simulato un sinistro stradale al fine di ottenere il risarcimento dalla compagnia assicurativa. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la fattispecie dovesse essere riqualificata in termini più favorevoli. La Corte ha rilevato che le doglianze erano in realtà censure di merito, basate su una ricostruzione fattuale alternativa e smentita dalle emergenze processuali. Con il secondo motivo hanno contestato la quantificazione del risarcimento riconosciuto in favore della compagnia assicurativa, in particolare la voce relativa al danno all'immagine; la Corte ha ritenuto la censura in parte non consentita perché tale specifico profilo non era stato dedotto in appello, e in parte generica e manifestamente infondata, poiché la sentenza aveva dato conto sia del danno patrimoniale diretto sia dei costi di gestione della pratica e del pregiudizio all'immagine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché diretto a ottenere una diversa lettura dei fatti e il secondo motivo in parte non dedotto nei precedenti gradi e in parte manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata motivato in modo congruo sulla liquidazione del danno. La decisione di merito sulla responsabilità per la simulazione del sinistro è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la censura in cassazione si risolve in una contestazione fattuale della ricostruzione operata dai giudici di merito e quando la motivazione di appello è congrua e coerente con le risultanze processuali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione o la violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e di ricostruzione alternativa dei fatti accertati nei gradi di merito.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione esaustiva e non illogica sulla gravità concreta della condotta e sulla responsabilità dell'imputato.
  • Una censura sul danno civile è inammissibile se introduce per la prima volta in cassazione un profilo non devoluto con l'appello.
  • La liquidazione del danno in favore della parte civile è censurabile solo se priva di base argomentativa o manifestamente illogica; se la sentenza spiega la presenza di danno patrimoniale diretto, costi di gestione della pratica e pregiudizio all'immagine, la doglianza è generica e infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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