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Ordinanza

Ordinanza n. 2877/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento in data 11 ottobre 2024 prot. -OMISSIS- adottato dalla Guardia di Finanza Comando Provinciale di -OMISSIS-, recante il rigetto del ricorso gerarchico; - del provvedimento disciplinare in data 26 agosto 2024 prot. n. -OMISSIS- adottato dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico – finanziaria -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202403297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto presidenziale che ha dichiarato perento per mancata presentazione dell'istanza di fissazione di udienza il giudizio diretto contro una sanzione disciplinare del rimprovero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva originariamente impugnato il provvedimento disciplinare con cui gli era stata inflitta la sanzione del rimprovero e il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Il giudizio era stato dichiarato perento con decreto presidenziale del 30 gennaio 2026, sul presupposto della mancata presentazione, entro il termine annuale, dell'istanza di fissazione di udienza prevista dall'art. 81, comma 1, c.p.a. Il ricorrente ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 85, comma 3, c.p.a., sostenendo che il versamento del contributo unificato, effettuato il 17 dicembre 2024 e attestato nel fascicolo il 5 febbraio 2025, avesse interrotto il termine di perenzione. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'opposizione, ritenendo pacifico il mancato compimento di atti di procedura successivi al deposito del ricorso e alla costituzione dell'amministrazione. In particolare, il versamento del contributo unificato non è stato qualificato come atto di procedura, poiché costituisce un obbligo tributario del proponente la causa; la relativa attestazione processuale ha valore meramente ricognitivo dell'assolvimento dell'obbligo e non è idonea, da sola, a interrompere il termine di perenzione. Poiché non era stata presentata neppure l'istanza di fissazione di udienza entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso, alla data del decreto di perenzione il termine previsto dall'art. 81 c.p.a. risultava decorso. Le spese della fase di opposizione sono state poste a carico dell'opponente, ai sensi dell'art. 85, comma 5, c.p.a., e liquidate in complessivi 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 1, c.p.a.

    nel termine annuale previsto dall'art. 81, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza

    La mancata presentazione dell'istanza di fissazione di udienza entro il termine annuale determina la perenzione del ricorso, ove non siano stati compiuti atti di procedura idonei a evitare tale effetto.

  • art. 85, comma 3, c.p.a.

    Consente la proposizione dell'opposizione contro il decreto presidenziale di perenzione.

  • art. 85, comma 5, c.p.a.

    In caso di rigetto dell'opposizione, le spese della relativa fase sono poste a carico dell'opponente.

  • art. 85, comma 6, c.p.a.

  • art. 71, comma 1, c.p.a.

    La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso (…)

    L'istanza di fissazione dell'udienza deve essere presentata entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso; il suo mancato deposito rileva ai fini della perenzione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il versamento del contributo unificato, in quanto adempimento di natura tributaria, non costituisce di per sé un atto di procedura idoneo a interrompere o impedire il termine di perenzione del ricorso amministrativo; l'attestazione del versamento ha valore meramente ricognitivo dell'assolvimento dell'obbligo fiscale.
  • La mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso comporta la perenzione del giudizio quando, nel medesimo periodo, non siano stati compiuti altri atti di procedura idonei a mantenerlo in vita.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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