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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46636/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento del magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare è ricognitorio/interinale e non impugnabile con ricorso per cassazione; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione provvisoria del differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare; ha impugnato l'ordinanza che rigettava tale istanza deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen., violazione dell'art. 32 Cost. e degli artt. 2, 3 e 8 CEDU, nonché vizio di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 147 cod. pen.

    Riferimento normativo invocato dal ricorrente ma non determinante: la Corte non ha esaminato il merito della compatibilità/interpretazione di questa norma perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragione di giurisdizione/impugnabilità.

  • art. 47-ter, commi 1-ter e 1-quater, ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)

    La Corte rileva che la richiesta di applicazione provvisoria della misura alternativa si inserisce nel regime degli atti interinali del magistrato di sorveglianza e che la decisione provvisoria non è destinataria del rimedio straordinario della cassazione, che resta riservato al provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza.

  • art. 32 Cost.

    Il ricorso evocava la tutela della salute, ma la Corte non ha esaminato la questione sostanziale in ordine all'art. 32 perché ha rigettato il ricorso per inammissibilità procedurale.

  • artt. 2, 3, 8 CEDU

    Gli strumenti convenzionali sono richiamati per denunciare violazioni di diritti fondamentali; tuttavia la Corte ha ritenuto che non sia possibile sindacare tali censure in cassazione avverso un provvedimento interinale del magistrato di sorveglianza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento ai motivi di cassazione (inosservanza o erronea applicazione di legge): la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per ragione di impugnabilità, quindi non valutato nel merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata con riferimento al vizio di motivazione; anche questo motivo non è stato esaminato nel merito per inammissibilità procedurale.

  • art. 684, comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte richiama per analogia il principio secondo cui i provvedimenti interinali in materia di differimento dell'esecuzione non sono impugnabili in cassazione, estendendo il ragionamento ai provvedimenti provvisori sul differimento della pena/detenzione domiciliare.

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Consente alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso de plano, senza ulteriori formalità: applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.

  • Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001 (Rv. 219175 - 01)

    Giurisprudenza di legittimità consolidata richiamata: i provvedimenti interinali del magistrato di sorveglianza in materia di differimento/detenzione domiciliare non sono impugnabili in cassazione, che resta competente solo sul provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata come principio che ammette la possibile colpa nella proposizione di impugnazioni inammissibili; giustifica la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I provvedimenti interinali adottati dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare hanno natura non definitiva e non sono impugnabili con ricorso per cassazione.
  • Contro il rigetto provvisorio del magistrato di sorveglianza la tutela in Cassazione è preclusa: occorre attendere il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza o utilizzare i rimedi ordinari disponibili a livello di tribunale.
  • La Corte può dichiarare il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610 c.5-bis c.p.p. e condannare l'autore alle spese e a sanzioni pecuniarie se non è esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • Nelle controversie urgenti che investono diritti fondamentali (es. salute) è importante valutare la correttezza del rimedio procedurale: ove si tratti di provvedimenti interinali, conviene impugnare secondo i rimedi e i gradi previsti o richiedere misure cautelari compatibili, anziché proporre immediata cassazione.
  • Il richiamo a norme costituzionali o convenzionali (art. 32 Cost., CEDU) non è sufficiente a superare limiti di impugnabilità procedurale: la questione di ammissibilità procedurale va valutata preliminarmente.

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