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Sentenza

Sentenza del 12/04/2023 n. 9780 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di due avvisi di liquidazione per omesso pagamento dell'imposta sulle donazioni (importo principale reclamato Euro 551.086,00) in relazione a trasferimenti mediante ordinativo bancario di attività finanziarie detenute in Svizzera (bonifici/disposizioni da parte dei genitori B.B. e D.D. a favore del figlio A.A.), emerse in sede di procedura di collaborazione volontaria. Controversie sulla qualificazione giuridica del trasferimento (donazione diretta, donazione indiretta o donazione informale), sull'applicabilità dell'art. 56-bis TUS (accertamento delle liberalità indirette), sul requisito di registrazione e sulle sanzioni/interessi, sulla territorialità dell'imposta e sul computo delle donazioni pregresse ai fini della franchigia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di A.A.: ha rigettato alcuni motivi e invece ha accolto i motivi n. 3, n. 6 e n. 7 (con alcune precisazioni), ha cassato la sentenza impugnata nei punti relativi ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per nuovo esame. Principali statuizioni operative ricavate dalla decisione: (i) le liberalità realizzate mediante bonifico/ordinativo bancario possono configurare una liberalità rilevante ai fini dell'imposta sulle donazioni, ma la tassazione delle liberalità diverse dalla donazione formale è regolata dall'art. 56-bis TUS; (ii) la registrazione delle liberalità indirette è nella sostanza facoltativa (esiste la registrazione volontaria) e, per le donazioni informali, non sorge un obbligo generalizzato di registrazione cui collegare automaticamente sanzioni amministrative: quindi non possono essere applicate sanzioni per omessa registrazione quando la fattispecie è qualificabile come donazione informale/indiretta non soggetta a obbligo di registrazione; (iii) non devono concorrere al coacervo/fruizione della franchigia (per es. franchigia di €1.000.000 per coniuge/linea retta) le donazioni effettuate nel periodo in cui l'imposta non era in vigore o che allora erano fiscalmente irrilevanti: occorre ricalcolare l'imposta tenendo conto della esclusione di quelle donazioni pregresse; (iv) la causa viene rimessa al giudice tributario di merito per applicare questi principi e determinare gli importi, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico successioni e donazioni) - art. 56-bis

    art. 56-bis, comma 1 e segg. (Accertamento delle liberalità indirette)

    Disciplina l'accertamento e la tassazione delle liberalità diverse dalla donazione formale: l'amministrazione può accertare le liberalità indirette solo se l'esistenza emerge da dichiarazioni rese nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi e se è superata una soglia; è prevista la registrazione volontaria. La Corte conferma la continuità di tale norma e la sua interpretazione coordinata con le nuove aliquote/franchigie.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - art. 55

    Disciplina la registrazione degli atti di donazione e prevede obbligo di registrazione in termine fisso per atti formati all'estero a favore di residenti; la Corte distingue però tra atti formali (obbligo di registrazione) e donazioni informali/indirette rispetto al regime di obbligatorietà e sanzionabilità.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - art. 1

    art. 1, comma 1 e comma 4-bis

    Definisce l'ambito soggettivo dell'imposta sulle successioni e donazioni (trasferimenti per donazione o altra liberalità tra vivi) e prevede limiti/esoneri per alcune liberalità collegate ad atti soggetti a registrazione. La Corte richiama l'ampiezza concettuale del presupposto impositivo ('trasferimenti gratuiti').

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. registro) - artt. 2, 10, 15, 55, 57, 69, 76, 78

    art. 2 (atti da registrare), art. 55 (termine per registrazione atti formati all'estero), art. 76 e 78 (decadenze e prescrizioni)

    Norme sul regime della registrazione degli atti e sui termini; la Corte sottolinea che l'obbligo di registrazione di atti formali è distinto dalla posizione delle liberalità informali e che non sussiste un obbligo generalizzato di registrazione delle liberalità indirette tali da giustificare sempre sanzioni.

  • D.L. 15 settembre 1990, n. 262, art. 2 (convertito)

    art. 2, commi 47, 49 e 49-bis (reintroduzione imposta e nuove aliquote/franchigie)

    Rinvio al testo del TUS 'nella versione vigente al 24.10.2001' e introduzione del nuovo regime di aliquote e franchigie: la Corte interpreta l'art. 56-bis alla luce delle nuove aliquote e franchigie vigenti, ritenendo applicabili le franchigie odierne ai fini del cumulo per l'accertamento previsto dall'art. 56-bis.

  • L. 15 dicembre 2014, n. 186 (voluntary disclosure) - art. 1

    art. 1 (norme per emersione capitale detenuto all'estero)

    La Corte ritiene che l'istanza di collaborazione volontaria presentata dal disponente (donante) possa integrare la dichiarazione rilevante ai fini dell'art. 56-bis quando riguarda trasferimenti all'estero che emergono nella procedura di voluntary disclosure.

Massime di principio

  • Un trasferimento di denaro o titoli tramite ordinativo bancario può costituire una liberalità rilevante ai fini dell'imposta sulle donazioni anche se privo della forma pubblica: per i fini tributari conta il fatto economico (arricchimento del beneficiario e depauperamento del disponente).
  • L'art. 56-bis TUS disciplina l'accertamento delle liberalità diverse dalla donazione formale: l'amministrazione può tassare tale liberalità solo se la sua esistenza emerge da dichiarazioni rese nell'ambito di procedimenti di accertamento (anche voluntary disclosure) e se superata la soglia prevista; è prevista la registrazione volontaria come strumento agevolativo, non un obbligo generalizzato sanzionabile.
  • Non tutte le liberalità indirette o informali devono essere automaticamente registrate: la registrazione delle liberalità indirette è tendenzialmente facoltativa e, in assenza di un obbligo formale, l'irrogazione di sanzioni per omessa registrazione non è automatica per le donazioni informali.
  • Il principio di territorialità dell'imposta sulle donazioni dipende principalmente dalla residenza del donante: se il donante è residente in Italia al momento della donazione, l'imposta può essere dovuta anche per beni esistenti all'estero; viceversa, se il donante è residente all'estero valgono i limiti previsti dall'art. 2 del TUS.
  • Le donazioni effettuate nel periodo in cui l'imposta sulle donazioni non era in vigore o che allora erano fiscalmente irrilevanti non devono essere incluse nel cumulo ai fini dell'esaurimento della franchigia attuale; occorre escluderle nella determinazione della base imponibile e ricalcolare l'imposta se necessario.
  • La voluntary disclosure del disponente può costituire la dichiarazione idonea ai fini dell'art. 56-bis e determinare l'emersione e la tassazione delle liberalità, nel rispetto delle condizioni e delle franchigie vigenti.

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