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Sentenza

Sentenza n. 881/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento 1) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: - del Decreto del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale, del 13 maggio 2022 n. 423 avente ad oggetto “Approvazione p. 3062 – realizzazione della nuova diga foranea – ambito bacino di Sampierdarena – porto di Genova -conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 -14 bis legge n. 241/1990 - forma semplificata modalità asincrona”, comunicato alla ricorrente con PEC del 31 maggio 2022; - nonché di ogni altro atto presupposto e preparatorio, conseguente e connesso e, segnatamente, dell’atto di avvio del procedimento 1° luglio 2022 dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale n. 00233188 “volto a disporre la sospensione parziale temporanea della vigente concessione demaniale marittima, in funzione delle aree di cantiere necessarie per il progetto P3062 nuova diga foranea del porto di Genova”; - nonché, laddove occorrer possa, del decreto di VIA n. 45 del 4.05.2022 adottato di concerto dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero della Cultura, con cui è stato “espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto “Realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova – ambito bacino di Sampierdarena (P. 3062)”, presentato dal Commissario Straordinario Realizzazione Nuova Diga foranea di Genova, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4; 2) per quanto riguarda i PRIMI MOTIVI AGGIUNTI depositati in data 11.11.2022: - dell’atto del R.U.P. dell’Autorità portuale 18 maggio 2022 n. 0017120.I, di richiesta di presa di possesso delle aree di ILVA S.p.A. indicate quali aree di cantiere nel progetto P.3062 approvato con il Decreto n. 432/2022; 3) per quanto riguarda i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI depositati in data 18.5.2023: - del Decreto del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale 13 aprile 2023, n. 337 comunicato il 18 aprile 2023, avente ad oggetto: “sospensione parziale e temporanea in capo a Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria - progetto p3062 nuova diga foranea del porto di Genova”; - di ogni altro atto presupposto e preparatorio, conseguente e connesso e, segnatamente, della deliberazione favorevole del Comitato di Gestione nella seduta del 29 dicembre 2022 prot. n. 115/8.2/2022 non comunicata, al quale il decreto n. 337/2023 rinvia per relationem; 4) per quanto riguarda i TERZI MOTIVI AGGIUNTI depositati in data 2.10.2023, con istanza di sospensione cautelare: - del Decreto del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale 24 luglio 2023, n. 760, comunicato con atto 24/7/2023 prot. 0030861.U, avente ad oggetto “sospensione parziale e temporanea in capo a Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria” dell’atto di concessione demaniale reg. 761 rep. 3559 stipulato il 11/10/2005 in capo a ILVA S.P.A. in amministrazione straordinaria, al pari della correlata autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav. prot. n. 30280 del 05.11.2018, nella porzione rappresentata dalla banchina demaniale recante un’estensione complessiva massima pari a circa 1.410 mq; - di ogni altro atto presupposto e preparatorio, conseguente e connesso e segnatamente: dell’atto 9/5/2023 prot. 0019037.I dell’Ufficio Staff programma straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale; della deliberazione del Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale 6 giugno 2023 prot. n. 34/6.2/2023; - di ogni sconosciuto atto con cui l’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale abbia rinunciato ad utilizzare l’area di Prà, alternativamente indicata dal progetto P.3062 quale spazio per lo stoccaggio e la lavorazione degli inerti da demolizione; 5) per quanto riguarda il c.d. ATTO INTEGRATIVO DEL III ATTO DI PROPOSIZIONE DI MOTIVI INTEGRATIVI E AGGIUNTI depositato in data 19.10.2023, con istanza di sospensione cautelare, è stato dedotto un ulteriore profilo di illogicità dei Decreti n. 337/23 e 760/23 e sono state richieste misure cautelari riferire al Decreto di ADSP n. 337/23 “solo se fosse respinta quella 4 riguardante il decreto 760/2023”; 6) per quanto riguarda i QUARTI MOTIVI AGGIUNTI depositati in data 10.11.2023, privi di istanza cautelare, sono state dedotte ulteriori censure rispetto agli atti gravati, con formulazione di istanza istruttoria; 7) per quanto riguarda i QUINTI MOTIVI AGGIUNTI depositati in data 16.2.2024, privi di istanza cautelare, sono state dedotte ulteriori censure rispetto agli atti gravati, con formulazione di istanza istruttoria;

Giustizia amministrativa202200455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di approvazione e realizzazione del progetto della nuova diga foranea del porto di Genova e successivi provvedimenti di sospensione parziale e temporanea della concessione demaniale e dell’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione del progetto della nuova diga foranea del porto di Genova, gli atti della conferenza di servizi, il decreto di VIA, gli atti di presa di possesso delle aree e i successivi decreti dell’Autorità di sistema portuale con cui è stata disposta la sospensione parziale e temporanea della concessione demaniale marittima e della correlata autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav., nonché gli atti presupposti e connessi. Con numerosi motivi aggiunti ha dedotto ulteriori censure sugli atti sopravvenuti, compresi profili di illogicità, e ha formulato istanze cautelari e istruttorie. Dal testo della sentenza non risultano esaminati nel merito i singoli motivi, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse e dell’adesione dell’Avvocatura dello Stato, per le amministrazioni rappresentate, alla compensazione delle spese. Ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di legittimità relative agli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate. Il Collegio ha inoltre confermato l’obbligo solidale di tutte le parti di pagare il compenso e le spese liquidati in favore del CTU con precedente decreto collegiale.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della definizione del giudizio, senza ulteriore interpretazione esplicita nel testo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, senza ulteriore interpretazione esplicita nel testo.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e tale dichiarazione è posta a base della definizione del giudizio, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame nel merito delle censure.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può riguardare unitariamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, consentendo una definizione complessiva del giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando le parti concordano o aderiscono alla compensazione, ferma restando la separata liquidazione delle spese e dei compensi dovuti al consulente tecnico d’ufficio secondo quanto già stabilito nel processo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di liteIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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