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Sentenza

Sentenza n. 782/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 27.10.2022, adottata dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Monterosso al Mare; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, per quanto possa occorrere, della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monterosso al Mare prot. -OMISSIS- del 13.01.2022; in ogni caso per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a seguito ed in conseguenza dell'impugnato provvedimento nonché del comportamento tenuto dall'intimata Amministrazione;

Giustizia amministrativa202300045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa a una strada con lavori di sbancamento e scavi realizzati abusivamente su un terreno in comproprietà

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, deducendo, in primo luogo, la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990 e dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, poiché le aree interessate erano sottoposte a sequestro penale e l'ordine sarebbe stato giuridicamente ineseguibile. In secondo luogo, ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'ordine demolitorio, lamentando difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento, sul rilievo di essere proprietaria incolpevole, di non avere partecipato alla realizzazione dell'abuso e di aver subito l'illecita invasione della propria proprietà da parte di altro soggetto, nei cui confronti pendeva un procedimento penale. Ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza richiamata, il proprietario estraneo all'abuso non dovrebbe essere destinatario degli effetti demolitori e acquisitivi qualora dimostri la propria estraneità e l'adozione di iniziative concrete nei confronti dell'autore dell'illecito. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 1 l. 241/1990 e dei principi di buon andamento, economicità, collaborazione e buona fede, contestando la scelta del Comune di adottare ordinanze separate, dal contenuto identico, per ciascuna proprietà coinvolta nella realizzazione della medesima strada abusiva. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all'ordinanza e al comportamento dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al sequestro penale, ha escluso che esso determini la nullità o l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione: il sequestro impedisce temporaneamente l'esecuzione materiale del ripristino e può giustificare il differimento del termine per ottemperare, ma non incide sulla validità dell'ingiunzione. L'interessato deve eventualmente chiedere il dissequestro all'autorità giudiziaria penale; solo il rigetto di tale istanza può configurare un impedimento non imputabile all'obbligato e rilevare ai fini dell'esecuzione e delle conseguenze dell'inottemperanza. Quanto alla posizione della proprietaria incolpevole, il Collegio ha affermato che l'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 individua congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine demolitorio. L'obbligo del proprietario ha natura reale e prescinde dalla sua partecipazione, dal dolo, dalla colpa o dalla buona fede nella realizzazione dell'abuso. La condizione soggettiva di proprietario incolpevole può rilevare, invece, rispetto all'acquisizione dell'area al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza. Inoltre, anche applicando l'orientamento più favorevole invocato dalla ricorrente, non è stata dimostrata l'adozione di tutte le iniziative necessarie per costringere l'autore dell'abuso al ripristino. Quanto al frazionamento dei provvedimenti, il TAR ha ritenuto legittima l'adozione di ordinanze distinte per le singole aree e posizioni proprietarie, non essendovi una disposizione o un principio che imponesse un unico atto. La separazione consente anzi di considerare le peculiarità delle singole posizioni. L'unitarietà dell'illecito edilizio, rilevante per accertarne l'esistenza e la gravità, non impone l'unitarietà del provvedimento repressivo. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto dell'ingiustizia del danno, conseguente all'infondatezza della domanda di annullamento. Spese compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato l'applicazione per sostenere la nullità dell'ordinanza, ma il TAR ha escluso che il sequestro penale determini un difetto di un elemento essenziale o la nullità dell'ordine demolitorio.

  • art. 1 l. 241/1990

    I principi di buon andamento, economicità, collaborazione e buona fede non impediscono all'amministrazione di adottare provvedimenti distinti relativi a singole aree e posizioni giuridiche, anche quando l'illecito edilizio derivi da un'unica condotta materiale.

  • art. 31, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    Il proprietario e il responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti dell'ordine di demolizione; l'obbligo del proprietario è reale e prescinde dalla colpa o dalla buona fede. Il sequestro penale può temporaneamente impedire l'esecuzione e rilevare ai fini dell'esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza, ma non invalida l'ordinanza.

  • art. 85 disp. att. c.p.p.

    Il soggetto onerato della demolizione deve chiedere tempestivamente all'autorità giudiziaria penale il dissequestro o l'autorizzazione a eseguire il ripristino; il rigetto dell'istanza può rilevare quale impedimento non imputabile all'esecuzione.

Massime di principio

  • Il sequestro penale di un immobile o di un'area abusiva non rende nullo né illegittimo l'ordine amministrativo di demolizione: determina soltanto una temporanea impedibilità materiale dell'esecuzione, con possibile differimento del termine per il ripristino decorrente dal dissequestro.
  • Il proprietario dell'area abusiva è legittimo destinatario dell'ordine di demolizione anche quando non abbia realizzato l'opera e sia estraneo, incolpevole o in buona fede, poiché l'obbligo demolitorio ha natura reale e si collega alla proprietà del bene.
  • La condizione di proprietario incolpevole può assumere rilievo in relazione all'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza, ma non esclude di per sé l'ordine di demolizione.
  • L'unitarietà materiale dell'illecito edilizio non impone all'amministrazione di adottare un unico provvedimento repressivo: sono legittimi ordini distinti riferiti alle singole aree e posizioni proprietarie, anche se adottati con contenuto analogo.
  • L'infondatezza della domanda di annullamento dell'ordine di demolizione esclude l'ingiustizia del danno e comporta il rigetto della domanda risarcitoria collegata al medesimo provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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