Sentenza n. 410/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE INTEGRALE DEL GIUDICATO Formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sez. Lavoro, n. 16/2024, depositata e resa pubblica il 23 gennaio 2024, sul ricorso r.g. 642/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 12.04.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento del beneficio annuale della Carta docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio economico di 500 euro annui, per gli anni scolastici indicati nella sentenza, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Il Ministero aveva provveduto soltanto al pagamento delle spese processuali, omettendo di attribuire la sorte capitale costituita dal beneficio economico. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza in copia conforme, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato non era stato integralmente eseguito: il Ministero aveva pagato le spese processuali, ma non aveva attribuito il beneficio economico di 500 euro annui, per le annualità riconosciute, tramite la Carta docenti. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione della decisione su istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa. Per l’eventuale inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e concluda l’incarico entro i successivi 60 giorni. Il commissario potrà operare direttamente o tramite funzionario delegato, anche avvalendosi delle strutture organizzative regionali e coordinandosi con eventuali strutture straordinarie. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza e al rimborso del contributo unificato, da corrispondere direttamente al difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso esecutivo nei confronti dell’Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla norma.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, attraverso la quale deve essere attribuito il beneficio economico riconosciuto dal giudicato.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato deve essere rimborsato dalla parte soccombente nella misura versata, una volta passato in giudicato il provvedimento.
art. 21 l. 4 agosto 2006, n. 248
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina relativa al rimborso del contributo unificato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processualcivilistica richiamata, inclusa quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- L’esecuzione parziale di un giudicato, consistente nel pagamento delle spese processuali ma non della prestazione economica principale riconosciuta dalla sentenza, integra inesecuzione del giudicato e legittima il ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il contenuto del giudicato è chiaro e l’Amministrazione non ha adempiuto integralmente, il giudice deve ordinare l’esecuzione entro un termine determinato, individuando gli atti necessari per soddisfare integralmente la posizione riconosciuta dal titolo giudiziale.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a un’istanza del creditore.
- Quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l’esecuzione del giudicato.
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