Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/11/2024 n. 1389 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava l'atto di irrogazione della sanzione pari a €12.840 (200% del contributo unificato di €6.420) emesso in relazione all'omesso pagamento del contributo unificato per il ricorso iscritto rg 168/20. L'appello lamentava: 1) mancanza di terzietà dell'organo giudicante perché la stessa Corte che aveva irrogato la sanzione doveva giudicare sull'irrogazione; 2) nullità/inefficacia della notifica dell'atto alla parte difensore (perché non vi sarebbe stata elezione di domicilio); 3) illegittimità e contrarietà al principio di proporzionalità dell'applicazione automatica della sanzione al 200% e difetto di specifica motivazione, invocando la disciplina del DPR n.131/1986 art.71 e del dlgs n.472/1997; 4) contestazione del valore attribuito alla controversia e della quantificazione del contributo unificato per atti prodromici non prodotti.

La decisione

La Corte d'appello ha respinto integralmente l'appello confermando la sentenza di primo grado. Sul merito ha ritenuto: 1) infondata l'eccezione di incompetenza/insussistenza della terzietà, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione che esclude questione di illegittimità costituzionale dell'attribuzione delle controversie sul contributo unificato alla giurisdizione tributaria; 2) regolare la notificazione alla difesa, atteso che i difensori avevano indicato pec per comunicazioni e notificazioni e comunque l'impugnazione tempestiva dimostra conoscenza dell'atto (effetto sanante); 3) legittima e motivata la determinazione della sanzione nel massimo edittale (200%), alla luce della disciplina speciale richiamata (art.16 DPR 115/2002 1-bis richiamo all'art.71 DPR 131/1986) e delle direttive amministrative (circolare 1/DF 2011) che prevedono il massimo per la mancata regolarizzazione oltre termini; 4) corretto il valore attribuito agli atti prodromici come "valore indeterminabile" per mancata produzione dal ricorrente, applicando il contributo di €120 per ciascun atto. Conseguentemente, l'appello è rigettato e il ricorrente condannato a rifondere le spese di grado pari a €3.000 oltre oneri accessori.

Norme richiamate

  • DPR n. 115/2002, art. 16 (commi 1, 1-ter e 1-bis)

    Il comma 1-bis: In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'art. 71 del DPR n.131/1986, esclusa la detrazione ivi prevista

    La Corte ha ritenuto che l'art.16, comma 1-bis, istituisce una disciplina sanzionatoria speciale per il contributo unificato richiamando l'art.71 del DPR 131/1986, autorizzando l'applicazione di una sanzione tra il 100% e il 200% del contributo; la notifica prevista dall'art.16 comma 1-ter è idonea anche se effettuata nei confronti del difensore che abbia indicato PEC o mandato

  • DPR n.131/1986, art. 71

    Disciplina della sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta

    Attraverso il rinvio materiale l'art.71 fornisce la forbice edittale (100%-200%) applicabile al contributo unificato secondo l'art.16 DPR 115/2002; la Corte ritiene legittimo modulare la sanzione verso il massimo quando sussistano elementi (mancata regolarizzazione nel tempo)

  • dlgs n. 472/1997, art. 7

    Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente ...

    La Corte ha rilevato che la disciplina generale delle sanzioni trova applicazione limitata dalla norma speciale (art.16 DPR 115/2002) ma che, in ogni caso, la gravità è valutabile con riferimento alla persistenza dell'omissione

  • dlgs n. 546/1992, art. 2 e art. 12, comma 5

    Attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie sul contributo unificato; criterio per determinazione valore della lite

    La Corte si è attenuta alla giurisprudenza della Cassazione che non ritiene fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'attribuzione delle controversie sul contributo unificato alla competenza tributaria; l'art.12 comma 5 è stato richiamato per la determinazione del valore della lite

  • DPR n. 600/1973, art. 60

    Norme sulla notificazione negli accertamenti delle imposte dirette

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di notifica diretta al contribuente, ma la Corte ha ritenuto prevalente la validità della notifica al difensore munito di mandato o dell'esito del deposito ai sensi dell'art.16

  • Legge n. 212/2000, art. 6 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Principio generale di notificazione al contribuente

    La Corte ha considerato l'art.6 principio generale ma non ostativo alla regolarità della notifica al difensore quando esistano i presupposti o sia effettuato il deposito previsto

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/DF del 21/9/2011

    Direttive per l'applicazione della sanzione fino al 200% e criteri di determinazione (es. massimo applicabile se non regolarizzazione oltre 90 giorni)

    La Corte ha ritenuto le direttive amministrative coerenti con la disciplina di legge e legittime per orientare il criterio di applicazione del massimo sanzionatorio

Massime di principio

  • La terzietà dell'organo giudicante non è automaticamente compromessa se la segreteria amministrativa dell'ente che richiede il contributo unificato ha svolto l'atto di costituzione o richiesta: va valutata la distinzione tra funzione amministrativa di segreteria e funzione giurisdizionale del collegio.
  • La notifica al difensore indicante PEC o munito di mandato è, in genere, idonea ai fini di decorrenza dei termini; la proposizione tempestiva del ricorso dimostra conoscenza dell'atto e può sanare vizi formali della notificazione.
  • Per l'omesso versamento del contributo unificato opera una disciplina speciale (art.16 DPR 115/2002 richiamo art.71 DPR 131/1986) che consente l'applicazione di una sanzione tra 100% e 200%; l'individuazione del punto nell'intervallo tiene conto della persistenza dell'omissione e della mancata regolarizzazione secondo le direttive amministrative.
  • Il difetto di motivazione dell'atto sanzionatorio è superabile se la motivazione essenziale (constatazione dell'omissione e della sua durata) risulta chiara; la proporzionalità va valutata con riferimento alla durata e alla condotta del contribuente, non solo in termini di dolo o colpa intensi.
  • Se il ricorrente impugna cumulativamente anche atti prodromici senza produrli, l'amministrazione può fissare per tali atti un valore indeterminabile e applicare il contributo unificato minimo previsto (nella prassi indicato in €120 per atto); per contestare tale quantificazione è necessario indicare e provare un valore diverso.
  • In situazioni analoghe, il contribuente che contesti notifica, valore o sanzione dovrebbe: a) assicurarsi di produrre gli atti impugnati per evitare valutazioni di valore indeterminabile; b) regolarizzare tempestivamente il pagamento richiesto o impugnare contestualmente l'invito al pagamento per evitare la cristallizzazione della pretesa e l'applicazione della sanzione massima; c) documentare l'assenza di elezione di domicilio o l'inesistenza del mandato per opporre profili di nullità della notificazione prima possibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.