Sentenza del 25/11/2024 n. 1054 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di intimazione di pagamento notificata il 13/06/2023 per euro 251.611,80 a titolo di IMU (anni 2012-2016, con interessi, sanzioni e diritti) rivolta a P.F. SGR nonostante i beni immobili siano di proprietà esclusiva del Fondo comune immobiliare "Il V.". La SGR contestava: 1) la violazione del principio di autonomia patrimoniale tra SGR e Fondi (art.36 comma 4 D.Lgs. 58/1998) e l'illegittimità di notificare l'atto ad essa dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del Fondo (con conseguente nomina del liquidatore); 2) vizi formali relativi alla determinazione e capitalizzazione degli interessi (art.7 L.212/2000 e art.3 L.241/1990) e anatocismo; 3) la mancata chiamata in causa del liquidatore e l'esistenza di istanza di insinuazione al passivo del Fondo, già accolta. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per ne bis in idem, ritenendo che le stesse questioni fossero già state decise in un precedente procedimento. In grado di appello si è dedotto che la questione non riguarda il titolo ma il destinatario dell'intimazione (la SGR) e la data di notifica rispetto alla nomina del liquidatore.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna ha accolto l'appello, annullando l'intimazione di pagamento. La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto alla SGR, successiva alla nomina del liquidatore e nonché in presenza di autonomia patrimoniale tra SGR e Fondo, costituisse un vizio proprio dell'atto: la SGR non era più titolare della gestione né della disponibilità del patrimonio del Fondo e non poteva essere destinataria della riscossione per debiti relativi a beni del Fondo. La decisione ha inoltre chiarito che il principio di separazione patrimoniale e l'assenza di solidarietà tributaria impongono che le pretese relative al Fondo vengano agite nei confronti del soggetto legittimato (il liquidatore) e/o del patrimonio del Fondo. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 36 comma 4
Stabilisce l'autonomia patrimoniale tra la SGR e i Fondi che essa gestisce: la SGR risponde delle obbligazioni contratte dal Fondo solo nei limiti del patrimonio del Fondo e fintanto che sussiste il rapporto di gestione. La Corte ha interpretato tale norma come impedimento alla notifica di atti di riscossione rivolti alla SGR dopo la nomina del liquidatore e la cessazione della gestione.
D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 1 comma 1 lett. J)
Richiamato insieme all'art.36 per ribadire il quadro normativo che definisce ruolo e separazione tra SGR e Fondi; contribuisce a fondare la tesi della separazione patrimoniale.
Legge n. 212/2000, art. 7
Norma richiamata dall'appellante in ordine all'obbligo di trasparenza e motivazione degli atti tributari (in particolare per la determinazione degli interessi); la Corte ha comunque deciso l'appello per vizi relativi al destinatario dell'atto, assorbendo le ulteriori doglianze.
Legge n. 241/1990, art. 3
Richiamato in relazione ai principi generali di correttezza, imparzialità e buona amministrazione nella formazione degli atti; l'appellante denunciava carenze informative riguardo gli interessi, ma la Corte ha pronunciato l'annullamento per errata individuazione del destinatario.
D.P.R. n. 131/1986, art. 57
Citato dalla Corte per distinguere i casi in cui il legislatore prevede espressamente solidarietà fra soggetti (es. tributo di registro), evidenziando che nel regime SGR/Fondo non esiste una previsione analoga di solidarietà tributaria.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 47
Norma sul rimedio cautelare (sospensione): la ricorrente aveva richiesto la sospensione dell'atto impugnato ex art.47, istanza che era stata accolta in sede istruttoria.
Legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), art. 1 comma 94
Richiamata dall'appellante in relazione al divieto di compensazione per soggetti con ruoli scaduti oltre 100.000 euro: la parte sosteneva il periculum in mora collegato all'iscrizione di ruoli, ma la decisione si è concentrata sull'illegittimità della notifica alla SGR.
Massime di principio
- La SGR e il Fondo immobiliare sono soggetti distinti e dotati di autonomia patrimoniale: le pretese fiscali riferite a beni del Fondo devono essere rivolte al Fondo (e, in caso di procedura concorsuale, al liquidatore) e non automaticamente alla SGR con responsabilità illimitata.
- La nomina del liquidatore e l'apertura della liquidazione giudiziale inibiscono la legittimità di atti esecutivi notificati successivamente alla SGR relativi a crediti del Fondo, salvo che la legge preveda espressa solidarietà.
- Un vizio proprio dell'intimazione (ad esempio l'errata indicazione del destinatario in presenza di sopravvenute vicende concorsuali) giustifica l'annullamento dell'atto, indipendentemente dall'esistenza di precedenti procedure sui medesimi accertamenti (il ne bis in idem non opera quando si contesta un diverso profilo dell'atto, come il destinatario).
- In presenza di procedure concorsuali è necessario verificare sempre chi sia il soggetto legittimato alla ricezione e gestione delle istanze di credito: il creditore fiscale deve insinuarsi al passivo del Fondo e interloquire con il liquidatore.
- Se si ricevono atti di riscossione relativi a beni di un Fondo gestito da una SGR, verificare la data di eventuale nomina del liquidatore e la regolarità della notifica: se la notifica è successiva alla nomina del liquidatore, l'atto rischia l'annullamento per errata individuazione del destinatario.
- Anche se sussistono questioni sostanziali sul tributo, il ricorso che contesti formalmente il destinatario o il difetto di legittimazione dell'atto deve essere distinto e può essere autonomamente efficace per ottenere l'annullamento.
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