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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01887/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La lite nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da alcuni acquirenti di appartamenti, asseritamente creditori risarcitori della società costruttrice e venditrice, per far dichiarare inefficace nei loro confronti la vendita di ulteriori unità immobiliari intervenuta tra due società. Dopo la sentenza di primo grado favorevole agli attori, il giudizio d’appello fu interrotto per il fallimento della società originariamente soccombente e riassunto nei confronti della procedura; il fallimento intervenne dichiarando di voler fare propria, ai sensi dell’art. 66 l. fall., la domanda revocatoria per estenderne gli effetti all’intera massa dei creditori. La corte d’appello, però, dichiarò nulla la costituzione del fallimento perché il difensore era comparso solo sulla base dell’autorizzazione del giudice delegato, senza procura ad litem del curatore, e ritenne che il vizio non fosse sanabile. Con il ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto: 1) violazione degli artt. 164, 182 e 125 c.p.c., sostenendo che si trattasse di mera nullità della procura e che il giudice dovesse assegnare un termine per la sanatoria; 2) violazione degli artt. 83, 182 e 183 c.p.c., lamentando che la procura depositata successivamente con la memoria di replica avrebbe comunque sanato il vizio in via spontanea. La Corte ha rigettato entrambe le censure: ha qualificato la situazione come inesistenza/mancanza della procura, non sanabile ex art. 182 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma Cartabia, e ha ritenuto comunque corretto il rilievo per cui la procura prodotta tardivamente era priva di data certa e non era stata rilasciata a margine o in calce all’atto, sicché non consentiva l’autenticazione nelle forme previste dall’art. 83 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del fallimento. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, essendo l’intervento del fallimento corredato soltanto dell’autorizzazione del giudice delegato e non della procura alle liti del curatore, si verteva in ipotesi di inesistenza della procura, non sanabile ai sensi dell’art. 182 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato: inammissibile nella parte in cui non si confrontava con l’autonoma ratio della mancanza di data certa della procura, infondato nella parte in cui pretendeva di valorizzare una procura speciale non apposta a margine o in calce all’atto, dunque non idonea a consentire l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte del difensore. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come fondamento dell’azione revocatoria ordinaria proposta dagli originari attori per far dichiarare l’inefficacia dell’atto di vendita nei loro confronti.

  • art. 66 l. fall.

    Richiamato per la dichiarazione del fallimento di voler fare propria la domanda revocatoria al fine di ottenerne l’efficacia verso l’intera massa dei creditori.

  • art. 164 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo di ricorso in relazione alla dedotta sanabilità del vizio di costituzione in giudizio.

  • art. 182 c.p.c.

    La Corte afferma che, nel testo anteriore alla riforma Cartabia, consente la sanatoria dei soli vizi di nullità della procura, non dell’inesistenza o mancanza della procura stessa.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’esigenza che la procura attesti con data certa l’anteriorità del rilascio rispetto alla costituzione in giudizio.

  • art. 83 c.p.c.

    Interpretato nel senso che la procura speciale deve essere apposta a margine o in calce all’atto cui accede per consentire l’autenticazione da parte del difensore; fuori da tali casi non opera il potere di autocertificazione.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso per sostenere la possibilità di sanatoria della procura depositata successivamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel regime processuale anteriore alla riforma Cartabia, l’art. 182 c.p.c. consente la sanatoria del solo vizio di nullità della procura alle liti, ma non anche della sua mancanza o inesistenza.
  • La costituzione in giudizio del fallimento richiede una valida procura ad litem rilasciata dal curatore; la sola autorizzazione del giudice delegato non è sufficiente a conferire il potere di rappresentanza processuale.
  • Una procura speciale depositata successivamente è inefficace a sanare il difetto originario se non reca data certa idonea a dimostrarne l’anteriorità rispetto alla costituzione in giudizio.
  • La procura non apposta a margine o in calce all’atto cui accede non consente al difensore di effettuare l’autenticazione delle sottoscrizioni nelle forme previste dall’art. 83 c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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