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Sentenza

Sentenza n. 379/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento del decreto dirigenziale dell’11 luglio 2025, n. 1050, con il quale l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha escluso la Pol Service S.r.l. dalla gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio dei servizi di vigilanza presso le sedi universitarie e aggiudicato la detta gara a Europol s.r.l.; - per quanto occorrer possa, di tutti i provvedimenti inerenti al procedimento di verifica dei requisiti in capo alla Pol Service S.r.l. e in capo alla Europol S.r.l., ivi inclusi il verbale di gara n. 8 dell’8 luglio 2025 e il verbale di gara n. 9 del 10 luglio 2025; - nonché, ancora, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale; nonché per la declaratoria di annullamento della gara e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per il risarcimento in forma specifica con aggiudicazione in favore della ricorrente e subentro nell’esecuzione del servizio.

Giustizia amministrativa202501099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale che ha escluso l’impresa ricorrente per anomalia dell’offerta e aggiudicato il servizio all’aggiudicataria, nonché gli atti della verifica dei requisiti e dell’anomalia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza presso le sedi universitarie e la conseguente aggiudicazione, chiedendo anche l’annullamento della gara, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro. Ha dedotto la violazione degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016, dei principi sulla verifica di congruità dell’offerta e l’eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza o insufficienza di istruttoria, illogicità e irragionevolezza. Con il primo motivo ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare come marginalità recuperabile gli importi indicati per ammortamenti, oneri finanziari e varie ed eventuali, asseritamente inseriti solo in via prudenziale e non riferibili a costi effettivi. Con il secondo ha contestato il computo della maggiorazione per il lavoro festivo nel costo del personale, sostenendo che tale voce fosse già compresa nelle tabelle ministeriali. Con il terzo ha contestato la quantificazione dei costi di formazione, ritenendo sufficiente l’importo indicato in offerta e comunque sostenendo che le altre voci avrebbero consentito di assorbire la perdita. Con il quarto ha denunciato disparità di trattamento e difformità nella verifica dell’offerta dell’aggiudicataria, contestando i costi del personale, della formazione, del carburante e del sistema elettronico key watcher. L’aggiudicataria ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per mancata espressa impugnazione dell’aggiudicazione e per mancata contestazione di tutte le autonome ragioni poste a fondamento dell’esclusione; tali eccezioni sono rimaste assorbite.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le voci di ammortamenti, oneri finanziari e varie ed eventuali erano state indicate dalla stessa concorrente e non potevano essere semplicemente ignorate nella verifica dell’anomalia; inoltre, anche eliminandole integralmente, l’offerta sarebbe rimasta in perdita. Ha respinto il secondo motivo rilevando che la maggiorazione per il lavoro festivo prevista dal CCNL costituisce un costo distinto e aggiuntivo rispetto alla retribuzione delle festività non lavorate considerate nelle tabelle ministeriali. Il calcolo dell’amministrazione, basato sull’incidenza dei giorni festivi sul monte annuale e sulla maggiorazione contrattuale del 35%, è stato ritenuto logico e coerente. Ha respinto il terzo motivo perché la ricorrente non aveva specificamente contestato il metodo di determinazione dei costi di formazione, calcolati sulla base delle ore dichiarate, del costo orario della manodopera e del compenso dei formatori; una volta confermate le altre voci di costo, l’offerta non risultava comunque idonea a coprire tali costi. Ha respinto il quarto motivo ricordando che la verifica di anomalia deve essere svolta singolarmente per ciascun offerente e in relazione alla struttura concreta della rispettiva offerta. L’offerta dell’aggiudicataria presentava un costo del personale stimato dall’amministrazione superiore a quello della ricorrente, giustificazioni plausibili per il carburante e un margine di utile di € 36.418,58, sufficiente a neutralizzare anche l’eventuale sottostima della voce key watcher. Le contestazioni sulla formazione erano inoltre prive di adeguata documentazione. Il giudice ha ribadito che il sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia è limitato ai casi di macroscopici errori, valutazioni abnormi o errori di fatto e non consente la sostituzione del giudizio del giudice a quello tecnico-amministrativo della stazione appaltante. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in € 8.000,00 per ciascuna delle parti costituite vittoriose, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016

    La disposizione è richiamata tra quelle che la ricorrente assume violate in relazione alla determinazione e alla verifica dei costi dell’offerta.

  • art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. 50/2016

    La disposizione è richiamata quale parametro della verifica di congruità dell’offerta e della valutazione della sua sostenibilità economica.

  • art. 116 CCNL di settore

    Prevede la maggiorazione del 35% per i dipendenti effettivamente impiegati in giornate festive; tale costo è distinto dalla retribuzione delle festività non lavorate.

  • art. 120 c.p.a.

Massime di principio

  • La verifica di anomalia deve considerare tutti i costi ragionevolmente attendibili in sede di esecuzione del contratto, compresi quelli derivanti da rinnovi del CCNL prevedibili al momento della verifica, poiché la valutazione deve riguardare la tenuta economica dell’offerta durante l’esecuzione.
  • Le voci di costo indicate dall’operatore economico nell’offerta non possono essere semplicemente ignorate nella verifica di congruità, anche se l’offerente sostiene successivamente che siano state inserite in via prudenziale o non corrispondano a costi effettivi; la loro eventuale eliminazione deve comunque essere verificata ai fini della sostenibilità complessiva dell’offerta.
  • La maggiorazione contrattuale dovuta per il lavoro effettivamente prestato nei giorni festivi costituisce un costo autonomo e aggiuntivo rispetto al costo delle festività retribuite ma non lavorate già considerato nelle tabelle ministeriali.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla verifica di anomalia dell’offerta è limitato ai casi di macroscopici errori di valutazione, valutazioni abnormi o errori di fatto; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della stazione appaltante.
  • La verifica di anomalia deve essere svolta individualmente per ciascun offerente, tenendo conto della struttura concreta della relativa offerta; non è sufficiente dimostrare che due offerte abbiano importi complessivi simili per inferire l’incongruità di una di esse o una disparità di trattamento.
  • Una contestazione sulla sottostima di singole voci dell’offerta dell’aggiudicatario non comporta l’illegittimità del giudizio di congruità quando sia non documentata e il margine di utile residuo risulti comunque sufficiente a compensare il costo eventualmente sottostimato.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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