Cassazione Penale, Sentenza n. 19377/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal GIP di Bari (art. 444 c.p.p.) che aveva applicato la pena di 2 anni di reclusione e €4.000 di multa per detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio (hashish e marijuana per complessivi 101 grammi, sequestrati in data 05/02/2024). I motivi di ricorso erano due: (1) violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, sostenendo che la condotta era caratterizzata da mezzi rudimentali, assenza di rete e quantità esigua non compatibile con attività di spaccio organizzata; (2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca della somma pari a €380, ritenuta dalla difesa ingiustificata e non coerente con l'art. 240 c.p. poiché si contestava la mancanza di prova che il denaro fosse profitto di cessioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la doglianza attiene a presunta insufficienza di motivazione e non a un'erronea qualificazione del fatto manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione; ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. l'impugnazione per cassazione dopo patteggiamento è ammessa solo se la qualificazione risulti immediatamente e palesemente eccentrica, condizione non sussistente nel caso di detenzione finalizzata allo spaccio di 101 g e presenza di elementi indiziari. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la confisca quale confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85‑bis D.P.R. 309/90 e dell'art. 240‑bis c.p.; la motivazione, benché concisa, è stata ritenuta idonea nel contesto del rito speciale, avendo la sentenza richiamato il rinvenimento del denaro, del cellulare con chat attinenti e degli elementi di confezionamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1 e 4
Norma che incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio; la Corte ha ritenuto la qualificazione ai sensi dei commi 1 e 4 compatibile con i fatti (101 g e elementi probatori) e non manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Prevede la fattispecie di lieve entità; la Corte ha ritenuto che la richiesta di derubricazione a tale fattispecie non emerga con immediatezza dal capo di imputazione e che la contestazione del ricorrente si risolva in una critica di merito/motivazione non ammissibile in cassazione dopo patteggiamento salvo eccentricità manifesta.
D.P.R. 309/1990, art. 85‑bis
"evidentemente proveniente da precedenti cessioni (art. 85-bis d.p.r. 309/90)"
Consente la confisca per sproporzione in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la confisca del denaro sequestrato possa essere disposta ai sensi di tale articolo anche nel contesto del patteggiamento.
Codice penale, art. 240
Regola la confisca dei proventi del reato; la difesa sosteneva che l'art. 240 non fosse applicabile perché mancava prova di cessione, ma la Corte ha inquadrato la misura come confisca per sproporzione (art. 240‑bis) anziché come confisca diretta del profitto ai sensi dell'art. 240.
Codice penale, art. 240‑bis
Prevede la confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto applicabile tale meccanismo al caso concreto e la motivazione della confisca adeguata nel rito concordato.
Codice di procedura penale, art. 444
Regola il patteggiamento (accordo tra PM e imputato di cui ratifica il GIP); la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su concordato fra le parti.
Codice di procedura penale, art. 448, comma 2‑bis
Limita l'accesso alla Cassazione avverso sentenze di patteggiamento: il motivo relativo alla qualificazione del fatto è ammissibile solo se la qualificazione è palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso.
Codice penale, art. 110
Regola il concorso di persone nel reato; citato nella sentenza in relazione alla configurazione complessiva della condotta (concorso materiale) assunta congiuntamente all'art. 73 D.P.R. 309/90.
Massime di principio
- Dopo un patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la possibilità di impugnare in Cassazione la qualificazione del fatto è molto limitata: è ammessa solo se la qualificazione risulta immediatamente e manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.).
- Le doglianze che si risolvono in contestazioni di insufficienza o incompletezza della motivazione, ma che richiedono l'esame di fatti e prove non immediatamente desumibili dal capo di imputazione, sono inammissibili in cassazione dopo patteggiamento.
- La confisca di somme di denaro rinvenute in relazione a reati di stupefacenti può essere disposta come confisca per sproporzione (art. 85‑bis D.P.R. 309/90 e art. 240‑bis c.p.), anche quando non sia provato in modo diretto che il denaro costituisca il profitto di specifiche cessioni, purché la motivazione colleghi gli elementi indiziari (quantità di droga, modalità di confezionamento, denaro, conversazioni/contatti attinenti).
- Nel rito speciale concordato tra parti la motivazione del giudice può essere più sintetica, ma deve comunque contenere argomentazioni minime che giustifichino la misura (pena e misure ablative); la mancata contestazione di specifici elementi probatori in sede di merito indebolisce successivi profili di impugnazione.
- Quantitativi intorno a 100 grammi, con presenza di denaro contante, strumenti di confezionamento o comunicazioni riconducibili allo spaccio, sono generalmente compatibili con la qualificazione di detenzione a fini di spaccio e non con la presumibile applicazione automatica della fattispecie di lieve entità.
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