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Sentenza

Sentenza del 07/06/2018 n. 618 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Processo tributario - Notifica appello tramite PEC -Validità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP relativo all'anno 2010, contestando sia la ritenuta nullità dell'accertamento per omessa preventiva notifica del processo verbale di constatazione, sia il riconoscimento dei benefici fiscali collegati alla presentazione delle dichiarazioni EAS e SIAE nonostante l'assenza della dichiarazione dei redditi Modello Unico ENC. La contribuente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché notificato tramite PEC, mentre il primo grado era stato instaurato in modalità cartacea.

La decisione

La Commissione ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo valida la notifica dell'appello tramite PEC perché effettuata dopo l'istituzione del Processo Tributario Telematico in Abruzzo. Ha inoltre escluso la nullità dell'avviso di accertamento: le ragioni difensive che la contribuente avrebbe potuto presentare in sede endoprocedimentale erano state comunque dedotte nel giudizio. Tuttavia, ha riconosciuto che il maggior reddito accertato doveva essere tassato applicando i benefici della Legge n. 398/1991, poiché la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi comporta le relative sanzioni, ma non fa venir meno automaticamente tali benefici quando risultino presentate le dichiarazioni EAS e SIAE. L'appello è stato quindi parzialmente accolto; le imposte sono state dichiarate dovute nella misura prevista dalla Legge n. 398/1991, oltre alle sanzioni di legge, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 398/1991

    I benefici del regime fiscale agevolato possono essere applicati al maggior reddito accertato quando risultino presentate le dichiarazioni EAS e SIAE. L'omessa dichiarazione dei redditi non determina di per sé la perdita del regime, ma comporta l'applicazione delle relative sanzioni.

  • Processo Tributario Telematico e notificazione tramite PEC

    Per la validità della notifica dell'appello devono essere applicate le regole vigenti al momento della notificazione dell'impugnazione, non quelle in vigore quando era stato instaurato il giudizio di primo grado. Pertanto, l'appello può essere notificato tramite PEC anche se il primo grado si era svolto in modalità cartacea, purché il Processo Tributario Telematico fosse operativo nel territorio interessato.

  • Cassazione, sentenze n. 24823/2015, n. 10903/2016, n. 3012/2017, n. 10030/2017, n. 20267/2017 e n. 20799/2017

    L'omessa preventiva notifica del processo verbale di constatazione, anche in materia di imposte armonizzate come l'IVA, non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento. È necessario verificare se la mancata interlocuzione preventiva abbia concretamente leso il diritto di difesa del contribuente.

Massime di principio

  • La validità della notifica di un atto di impugnazione tributaria deve essere valutata in base alle norme vigenti al momento della notifica dell'impugnazione, anche se il primo grado era iniziato con modalità cartacea.
  • L'omessa notifica preventiva del processo verbale di constatazione non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento: il contribuente deve dimostrare una concreta e sostanziale lesione del diritto di difesa.
  • Quando sono state presentate le dichiarazioni necessarie per accedere a un regime fiscale agevolato, la sola omissione della dichiarazione dei redditi può comportare sanzioni, ma non necessariamente la perdita del beneficio fiscale.
  • Un appello può essere accolto solo parzialmente: l'atto impositivo può essere ritenuto valido, ma l'imposta può essere rideterminata applicando il regime fiscale agevolato spettante al contribuente.

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