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Sentenza

Sentenza n. 439/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2323 del 2024.

Giustizia amministrativa202502572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2323 del 2024, relativa al diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero, il quale, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha accertato anche il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era irrevocabile, ritualmente notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e divenuto azionabile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: sono stati liquidati gli interessi legali sul valore della Carta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 300, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla definitività e alla notificazione in forma esecutiva del titolo, consente di promuovere l’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora per l’ulteriore inadempimento dell’amministrazione; nel caso concreto la penalità è stata liquidata mediante interessi legali sul valore della Carta fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale posto in esecuzione è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e, nei casi previsti, è decorso il termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza dell’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e disporre, per l’ulteriore inadempienza, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, anche con facoltà di delega.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta quando sussistono i presupposti dell’ulteriore inadempimento e può essere parametrata agli interessi legali dovuti sul valore della prestazione giudizialmente riconosciuta, per il periodo indicato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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