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Ordinanza

Ordinanza n. 2250/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, (A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 141 del 21.02.2025 del Direttore Generale di Aria S.p.A. con cui è stato (nuovamente) aggiudicato a C.M. Service S.r.l. il Lotto 3 della gara per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari (rif. CIG 8817572A98); - della nota del 21/02/2025 con cui Aria S.p.A. ha comunicato a Dussmann Service l’aggiudicazione della gara; del verbale prot. IA.2024.0099639 dell’11.12.2024 con cui il RUP ha proposto l’aggiudicazione del Lotto 3 della gara in favore di C.M. Service S.r.l., ritenendo congrua l’offerta della concorrente ed adeguato il costo della manodopera; - dei provvedimenti/note/comunicazioni (non noti nel tenore testuale) con cui Aria ha chiesto chiarimenti/ulteriori giustificazioni a C.M. Service S.r.l. in ordine alle giustificazioni all’offerta ed al costo del lavoro; - di tutti gli atti del procedimento di ottemperanza da parte di Aria delle sentenze T.A.R. Lombardia n. 1402/2023 e Consiglio di Stato n. 10718/2023 e del procedimento che ha portato alla declaratoria di congruità dell’offerta e del costo del lavoro dichiarato da C.M. Service S.r.l.; - della nota prot. IA.2025.0019029 del 28/02/2025 nella parte in cui non è stata concessa l’ostensione dei provvedimenti/note con cui Aria ha chiesto chiarimenti a C.M. Service S.r.l. in ordine alle giustificazioni all’offerta ed al costo del lavoro; - di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati, lo Schema di contratto, i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato e censurato; e per la declaratoria dell’inefficacia della Convenzione, ove medio tempore stipulata, da Aria con C.M. Service S.r.l. nonché dei contratti di fornitura, ove medio tempore stipulati, dagli Enti del S.S.R. del Lotto 3 con C.M. Service S.r.l.; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a: A) con riferimento al ricorso ex art. 120 del cod.proc.amm.: (i) in via principale, annullati/dichiarati nulli tutti i provvedimenti impugnati: escludere dalla gara l’offerta di C.M. Service S.r.l. in accoglimento dei motivi di ricorso aventi conseguenza escludente; collocare al 1° posto della graduatoria di gara Dussmann Service; dichiarare l’aggiudicazione del servizio e della Convenzione in favore di Dussmann Service; (ii) in via subordinata, annullati/dichiarati nulli tutti i provvedimenti impugnati, condannare le Amministrazioni resistenti alla rinnovazione del procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera ex artt. 95 c. 10 e 97 c. 5 lett. d) del CCP con la valutazione delle circostanze indicate nel presente ricorso; B) con riferimento al ricorso/istanza ex art. 116 del cod.proc.amm.: condannare Aria S.p.a. ad esibire e rilasciare copia integrale di tutte le comunicazioni/richieste di chiarimenti formulate dal RUP e dalla P.A. alla C.M. Service nel procedimento di rinnovazione della verifica della congruità; con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi. (B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da C.M. SERVICE S.R.L. l’8\5\2025: - della Determinazione n. 141 del 21.02.2025 del Direttore Generale di ARIA S.p.A. con cui è stato (nuovamente) aggiudicato a C.M. Service S.r.l. il Lotto 3 della gara per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari (rif. CIG 8817572A98); - del verbale prot. IA.2024.0099639 dell’11.12.2024 con cui il RUP ha proposto l’aggiudicazione del Lotto 3 della gara in favore di C.M. Service S.r.l.; - di tutti gli atti del procedimento di ottemperanza da parte di ARIA delle sentenze T.A.R. Lombardia n. 1402/2023 e Consiglio di Stato n. 10718/2023 e del procedimento che ha portato alla declaratoria di congruità dell’offerta e del costo del lavoro dichiarato da C.M. Service S.r.l.; - di tutti i verbali di gara in cui si è estrinsecata l’attività valutativa della stazione appaltante circa la correttezza, congruità e affidabilità dell’offerta della ricorrente principale; - di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati, lo Schema di contratto, i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato e censurato.

Giustizia amministrativa202501067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuova aggiudicazione del Lotto 3 della gara in favore di C.M. Service S.r.l., nonché gli atti della rinnovata verifica di anomalia e il diniego parziale di accesso alle richieste di chiarimenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Dussmann ha impugnato la nuova aggiudicazione del Lotto 3, disposta da Aria in favore di C.M. Service dopo l'annullamento della precedente aggiudicazione per illegittimità della verifica di anomalia. Ha contestato gli esiti della rinnovata verifica di congruità dell'offerta e del costo della manodopera, chiedendo in via principale l'esclusione di C.M. Service, il proprio collocamento al primo posto e l'aggiudicazione o il subentro; in subordine, la rinnovazione della verifica del costo della manodopera. Ha inoltre proposto domanda ex art. 116 c.p.a. per ottenere l'ostensione integrale delle comunicazioni e richieste di chiarimenti rivolte dalla stazione appaltante a C.M. Service. C.M. Service ha proposto ricorso incidentale escludente, sostenendo che Dussmann avrebbe dovuto essere automaticamente esclusa ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 per una violazione fiscale grave e definitivamente accertata, costituita dal mancato pagamento di una sanzione di euro 18.000 irrogata per il tardivo pagamento del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo di un appello. Dussmann ha chiesto la sospensione impropria del giudizio in ragione del rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 758/2026, nella causa C-76/26 Markas, avente ad oggetto la compatibilità eurounitaria dell'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 quanto all'inclusione del contributo unificato e delle relative sanzioni tra le irregolarità fiscali, alla soglia fissa di euro 5.000 e alla possibilità di regolarizzazione nel corso della gara.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., riservando l'esame delle molteplici questioni di inammissibilità del ricorso incidentale e delle altre censure. Il Collegio ha ritenuto sussistente una stretta pregiudizialità del giudizio C-76/26 Markas dinanzi alla CGUE, poiché il ricorso incidentale riguarda nei confronti di Dussmann la medesima irregolarità fiscale oggetto delle questioni pregiudiziali e l'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 è applicabile ratione temporis alla gara. La decisione della CGUE può quindi incidere sulla qualificazione del contributo unificato e della relativa sanzione come violazione fiscale, sull'automatismo dell'esclusione per violazioni superiori alla soglia di euro 5.000, sulla compatibilità della soglia fissa con i principi di proporzionalità e ragionevolezza e sulla possibilità di sanare l'irregolarità prima dell'aggiudicazione. Le parti sono state onerate di presentare istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. dopo la definizione del giudizio europeo. Non è stata assunta una decisione definitiva sulle domande di annullamento, accesso, inefficacia del contratto o sulle censure principali e incidentali; il provvedimento non regola in modo significativo le spese.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Consente la sospensione del processo amministrativo quando ricorre una situazione di pregiudizialità, secondo il rinvio alle ipotesi previste dal codice di procedura civile.

  • art. 295 c.p.c.

    Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa

    Impone la sospensione necessaria quando la definizione di un'altra controversia costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile per decidere la causa pendente.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Impone alle parti, una volta definita la causa pregiudiziale, di presentare istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    La sua interpretazione, ratione temporis applicabile, è oggetto delle questioni pregiudiziali relative alle violazioni fiscali, alla soglia fissa di euro 5.000, all'automatismo dell'esclusione e alla possibilità di regolarizzazione.

  • art. 57, paragrafo 2, direttiva 2014/24/UE

    È richiamato nel rinvio pregiudiziale per verificare la compatibilità della disciplina nazionale sull'estinzione o regolarizzazione delle irregolarità fiscali con il diritto dell'Unione.

  • art. 57, paragrafo 3, direttiva 2014/24/UE

    È richiamato per valutare la compatibilità eurounitaria dell'esclusione automatica per irregolarità fiscali.

  • art. 18, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE

    È richiamato in relazione ai principi di proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento applicabili alla disciplina delle esclusioni dalle gare.

  • art. 5 TUE

    È richiamato nel rinvio pregiudiziale con riferimento ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base del contraddittorio instaurato dal Collegio sulla possibile sospensione del giudizio.

  • art. 120 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale invocato per l'impugnazione degli atti della procedura di gara.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato per la domanda di accesso alle comunicazioni e richieste di chiarimenti della stazione appaltante.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dalla soluzione di questioni pregiudiziali già sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il giudice amministrativo può sospendere il processo ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., rinviando l'esame delle domande e delle eccezioni dipendenti dalla questione europea.
  • Sussiste pregiudizialità rilevante ai fini della sospensione quando il giudizio europeo riguarda la medesima fattispecie normativa e sostanziale dedotta nel processo nazionale e la risposta della Corte di giustizia può incidere direttamente sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'esito della domanda.
  • La compatibilità con il diritto dell'Unione della previsione nazionale che stabilisce una soglia fissa per la gravità delle violazioni fiscali rilevanti ai fini dell'esclusione automatica dalle gare, senza una valutazione concreta dell'affidabilità dell'operatore e del valore dell'appalto, costituisce questione idonea a determinare la sospensione del giudizio nazionale quando è decisiva per un ricorso incidentale escludente.
  • Dopo la definizione del giudizio pregiudiziale, la prosecuzione del processo amministrativo sospeso richiede la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza prevista dall'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneSopravvenuta carenza di interesse

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