Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1257/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Napoli – Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. uscita N. -OMISSIS- del 24/02/2026, relativo alla pratica P-NA/L/Q/2023/-OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202602399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca relativo alla procedura di emersione e alla stipula del contratto di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Napoli relativo alla pratica di emersione. Dalla motivazione emerge che il ricorrente lamentava, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990. La Prefettura aveva convocato le parti per la stipula del contratto di soggiorno il 22 novembre 2024 e, dopo una richiesta di parte, nuovamente il 4 febbraio 2026. In entrambe le occasioni le parti non si erano presentate oppure non avevano prodotto la documentazione completa richiesta. Il ricorrente contestava quindi la revoca della procedura, deducendo l'illegittimità dell'operato amministrativo e, in particolare, la violazione delle garanzie partecipative.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris, ritenendo, a un sommario esame, non manifestamente illegittimo il provvedimento impugnato. La duplice mancata presentazione alle convocazioni, accompagnata dalla mancata produzione della documentazione completa, è stata considerata un elemento oggettivo legittimamente interpretabile dall'Amministrazione come disinteresse alla conclusione del procedimento e idoneo a giustificare la revoca ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998. Il Tribunale ha ritenuto garantita la partecipazione procedimentale mediante le convocazioni effettuate e ha considerato dirimente la mancata finalizzazione della procedura nei termini e modi previsti, senza attribuire rilievo decisivo alla dedotta buona fede dello straniero in presenza del mancato compimento degli atti necessari al perfezionamento della fattispecie. Non ravvisando prima facie manifesta illogicità o irragionevolezza dell'azione amministrativa, il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris e ha assorbito l'esame del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni e la necessità di un approfondimento nel merito.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La mancata presentazione alle convocazioni e il mancato compimento degli atti necessari alla conclusione della procedura possono costituire presupposti oggettivi per la revoca della procedura di emersione o del relativo procedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa al preavviso di rigetto non è stata ritenuta decisiva nella fase cautelare, poiché il TAR ha individuato quale questione dirimente la mancata finalizzazione oggettiva della procedura.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; escluso il fumus, il TAR ha assorbito l'esame del periculum.

Massime di principio

  • Nelle procedure amministrative di emersione e di stipula del contratto di soggiorno, la duplice mancata presentazione dell'interessato alle convocazioni dell'Amministrazione, unitamente alla mancata produzione della documentazione richiesta, può essere valutata come elemento oggettivo di disinteresse alla conclusione del procedimento e giustificare la revoca prevista dall'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998.
  • Quando l'Amministrazione abbia convocato le parti per il perfezionamento della procedura e queste non si siano presentate o non abbiano prodotto la documentazione completa, la dedotta buona fede dello straniero non è, di per sé, sufficiente a superare la mancata realizzazione degli adempimenti necessari al perfezionamento della fattispecie.
  • In sede cautelare, la carenza del fumus boni iuris consente di respingere la domanda senza procedere all'esame del periculum in mora.
  • La reiterata mancata partecipazione agli adempimenti conclusivi del procedimento può escludere, in via prima facie, la manifesta illogicità o irragionevolezza del provvedimento amministrativo di revoca.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.