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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33197/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva svolto attività difensiva nell'interesse di un cliente, proponendo per suo conto una domanda di insinuazione al passivo fallimentare per un credito da lavoro dipendente; esaurito l'incarico, chiedeva il pagamento del compenso professionale. Il cliente si opponeva, deducendo il negligente assolvimento del mandato e chiedendo la riunione con altro giudizio pendente davanti al medesimo Tribunale, avente ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità professionale dell'avvocato. Il Tribunale rigettava la riunione e sospendeva la causa ex art. 295 c.p.c. per ritenuta pregiudizialità rispetto al giudizio risarcitorio. Con l'unico motivo di ricorso, il professionista denunciava violazione degli artt. 101, comma 2, e 295 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto previamente sottoporre la questione al contraddittorio delle parti e che comunque non ricorrevano i presupposti della sospensione, poiché la questione sulla correttezza dell'adempimento era già devoluta al giudice della causa sul compenso; invocava, piuttosto, il mutamento di rito e la riunione dei procedimenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che le controversie sui compensi per prestazioni giudiziali civili sono assoggettate al rito sommario speciale, con esclusione delle regole di mutamento del rito e della trattazione unitaria automatica di domande sottoposte a riti diversi. Tuttavia, nel caso concreto non vi era una domanda riconvenzionale nel giudizio sul compenso, bensì una mera eccezione di inadempimento fondata sulle medesime circostanze poste a base del separato giudizio risarcitorio. Poiché entrambe le cause pendevano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario e il giudice del compenso era già investito della questione relativa alla responsabilità professionale del difensore, non era consentita la sospensione ex art. 295 c.p.c.; il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezione di merito, potendo al più valutare la riunione o gli istituti della litispendenza/continenza, se ne ricorrevano i presupposti. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza di sospensione e ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Lanciano per la prosecuzione del giudizio, con termine di 60 giorni per la riassunzione; spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La censura richiamava la necessità del contraddittorio prima di adottare provvedimenti incidenti sul processo; la Corte accoglie il ricorso per le ragioni legate all'assenza dei presupposti della sospensione, non soffermandosi autonomamente su una violazione specifica di tale norma.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria presuppone una reale pregiudizialità tra giudizi e non può essere disposta quando la questione pregiudiziale è già devoluta al giudice adito; in tale ipotesi il giudice deve decidere sulla domanda o valutare altri istituti processuali, non sospendere ex art. 295.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Le controversie sui compensi per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario speciale e non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 702-ter c.p.c., con esclusione del mutamento del rito verso il processo ordinario o il sommario codicistico.

  • art. 3 d.lgs. 150/2011

    È il rito sommario speciale applicabile alle controversie in materia di compensi per prestazioni giudiziali civili.

  • art. 702-ter c.p.c.

    I commi 2 e 3 non sono applicabili alle controversie soggette al rito speciale ex d.lgs. 150/2011.

  • art. 40, comma 3, c.p.c.

    La sua applicazione è esclusa nel caso richiamato, poiché la trattazione unitaria di controversie soggette a riti diversi non è automatica e dipende dalla possibilità di trattazione sommaria della domanda riconvenzionale.

  • art. 39, commi 1 e 2, c.p.c.

    La pendenza di entrambi i giudizi davanti al medesimo ufficio giudiziario osta all'applicazione delle regole sulla litispendenza/continenza in quei termini richiamati dalla Corte.

  • art. 28 R.D. 794/1942

    La Corte lo richiama, per il tramite della giurisprudenza delle Sezioni Unite, come disciplina speciale delle controversie sul compenso del difensore.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul compenso del difensore, l'eventuale contestazione del cliente sulla correttezza della prestazione può operare come eccezione di inadempimento nel giudizio sul compenso, senza che ciò trasformi automaticamente la difesa in una domanda riconvenzionale.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è consentita quando la questione ritenuta pregiudiziale è già dedotta e deve essere decisa dal medesimo giudice investito della domanda principale; in tal caso il giudice deve decidere il merito o, se ne ricorrono i presupposti, applicare gli istituti della riunione, litispendenza o continenza.
  • Nelle controversie soggette a rito speciale sui compensi professionali, la trattazione unitaria con altra causa è ammessa solo se la domanda collegata è compatibile con l'istruttoria sommaria prevista dalla disciplina speciale; altrimenti le cause vanno trattate separatamente, senza mutamento automatico del rito.
  • Quando le due controversie pendono dinanzi allo stesso ufficio giudiziario e coinvolgono le stesse questioni di fatto e di diritto, il giudice non può evitare la decisione mediante sospensione per pregiudizialità, dovendo invece confrontarsi con il tema della competenza processuale appropriata o della riunione/separazione delle cause.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandatoInadempimentoResponsabilità professionale
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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