Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26978/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2000 e 2001 emessi su un terreno classificato edificabile dallo strumento urbanistico. La contribuente contestava il valore imponibile attribuito dal Comune, sostenendo che il valore reale fosse inferiore perché mancavano strumenti attuativi e gravavano vincoli urbanistici e infrastrutturali. Dopo un primo giudizio e una precedente cassazione, la CTR aveva accolto l’appello della contribuente, riducendo del 60% il valore stimato dall’Ufficio sulla base della minore potenzialità edificatoria. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla riduzione del valore; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le perizie di parte avrebbero imposto l’azzeramento del valore; 3) violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR operato un abbattimento apodittico del 60% senza un adeguato giudizio estimatorio e senza corretta applicazione dei parametri legali per la determinazione del valore venale.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, limitatamente al profilo di violazione dell’art. 2697 c.c., ritenendo che la CTR avesse rideterminato il valore dell’area al 40% di quello stimato dal Comune senza indicare concreti parametri di riferimento e senza svolgere un proprio giudizio estimatorio fondato sugli elementi provati e non controversi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai criteri legali di valutazione del valore venale delle aree edificabili e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 132, primo comma, c.p.c.

    richiamato come parametro per denunciare la motivazione apparente della sentenza di merito

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma sulla motivazione nel processo tributario

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza tributaria

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio processuale per nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per violazione di legge

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    la determinazione del valore venale delle aree edificabili deve tener conto della zona territoriale, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri di adattamento e dei prezzi medi di mercato

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionano in concreto l’edificabilità non esclude la natura edificabile dell’area ai fini ICI

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare le effettive potenzialità edificatorie e gli elementi di valutazione grava sull’amministrazione; una riduzione del valore priva di parametri concreti finisce per esonerare l’ente da tale onere

Massime di principio

  • Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice non può limitarsi ad annullare o confermare l’atto, ma deve rideterminare autonomamente la base imponibile con un proprio giudizio estimatorio fondato sugli elementi probatori acquisiti e non controversi.
  • Nella stima del valore venale di un’area edificabile ai fini ICI, il giudice deve applicare i parametri legali tassativi previsti dalla normativa, dando conto della zona di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso, degli oneri di adattamento e dei valori di mercato comparabili.
  • La presenza di vincoli urbanistici o infrastrutturali non esclude la qualificazione edificatoria del terreno, ma può e deve incidere sulla concreta quantificazione del valore imponibile.
  • Una rideterminazione percentuale del valore senza indicazione di concreti parametri di riferimento e senza specifica valutazione delle prove dedotte dalla parte contribuente viola l’onere probatorio dell’amministrazione e integra errore di diritto e vizio motivazionale.
  • Il giudice tributario deve motivare il proprio dissenso rispetto alle risultanze peritali o alle deduzioni difensive della parte, non potendo limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla congruità del valore accertato o ridotto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.