Cassazione Civile, Ordinanza n. 26978/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2000 e 2001 emessi su un terreno classificato edificabile dallo strumento urbanistico. La contribuente contestava il valore imponibile attribuito dal Comune, sostenendo che il valore reale fosse inferiore perché mancavano strumenti attuativi e gravavano vincoli urbanistici e infrastrutturali. Dopo un primo giudizio e una precedente cassazione, la CTR aveva accolto l’appello della contribuente, riducendo del 60% il valore stimato dall’Ufficio sulla base della minore potenzialità edificatoria. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla riduzione del valore; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le perizie di parte avrebbero imposto l’azzeramento del valore; 3) violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR operato un abbattimento apodittico del 60% senza un adeguato giudizio estimatorio e senza corretta applicazione dei parametri legali per la determinazione del valore venale.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, limitatamente al profilo di violazione dell’art. 2697 c.c., ritenendo che la CTR avesse rideterminato il valore dell’area al 40% di quello stimato dal Comune senza indicare concreti parametri di riferimento e senza svolgere un proprio giudizio estimatorio fondato sugli elementi provati e non controversi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai criteri legali di valutazione del valore venale delle aree edificabili e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 132, primo comma, c.p.c.
richiamato come parametro per denunciare la motivazione apparente della sentenza di merito
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma sulla motivazione nel processo tributario
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo di nullità della sentenza tributaria
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale per nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per violazione di legge
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
la determinazione del valore venale delle aree edificabili deve tener conto della zona territoriale, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri di adattamento e dei prezzi medi di mercato
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionano in concreto l’edificabilità non esclude la natura edificabile dell’area ai fini ICI
art. 2697 c.c.
l’onere di provare le effettive potenzialità edificatorie e gli elementi di valutazione grava sull’amministrazione; una riduzione del valore priva di parametri concreti finisce per esonerare l’ente da tale onere
Massime di principio
- Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice non può limitarsi ad annullare o confermare l’atto, ma deve rideterminare autonomamente la base imponibile con un proprio giudizio estimatorio fondato sugli elementi probatori acquisiti e non controversi.
- Nella stima del valore venale di un’area edificabile ai fini ICI, il giudice deve applicare i parametri legali tassativi previsti dalla normativa, dando conto della zona di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso, degli oneri di adattamento e dei valori di mercato comparabili.
- La presenza di vincoli urbanistici o infrastrutturali non esclude la qualificazione edificatoria del terreno, ma può e deve incidere sulla concreta quantificazione del valore imponibile.
- Una rideterminazione percentuale del valore senza indicazione di concreti parametri di riferimento e senza specifica valutazione delle prove dedotte dalla parte contribuente viola l’onere probatorio dell’amministrazione e integra errore di diritto e vizio motivazionale.
- Il giudice tributario deve motivare il proprio dissenso rispetto alle risultanze peritali o alle deduzioni difensive della parte, non potendo limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla congruità del valore accertato o ridotto.
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