Cassazione Civile, Ordinanza n. 34745/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato importi IVA portati in detrazione. Il recupero era fondato sul rilievo che le fatture detratte provenivano da una società nei cui confronti erano emersi molteplici collegamenti con la contribuente e che sistematicamente ometteva il versamento dell'IVA. La CTR della Basilicata aveva rigettato l'appello della contribuente, la quale ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma prima della decisione il difensore ha depositato un atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non notificato all'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione non era stata notificata alla controparte secondo le forme dell'art. 390 c.p.c.; perciò non poteva produrre l'effetto estintivo del processo. Tuttavia, essendo indice del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a coltivare il giudizio, la rinuncia non rituale ha determinato la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, deve essere notificata alla controparte o comunicata ai difensori con visto; in difetto di tali formalità, non estingue il giudizio ma evidenzia il venir meno dell'interesse a proseguire, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio che, se non compiuto nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c., non determina l'estinzione del processo.
- La mancata notificazione della rinuncia alla controparte impedisce l'effetto estintivo ma comporta comunque la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse alla decisione.
- In cassazione, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, desumibile da una rinuncia non rituale, è sufficiente a chiudere il giudizio con pronuncia di inammissibilità.
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