Sentenza n. 8199/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1) del Provvedimento Prot. n.-OMISSIS- del 31.01.2026 del Consolato Generale d’Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul
Esito
La controversia
I ricorrenti, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, hanno impugnato il diniego di visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, nonché l’annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Prima della camera di consiglio, il Ministero ha comunicato di avere rilasciato il visto richiesto; tale rilascio ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata e il difensore dei ricorrenti lo ha confermato in udienza. Le spese sono state compensate, considerando la rapidità della risposta dell’amministrazione, l’elevato numero di istanze per visti di studio e la delicatezza delle questioni sottese.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Indicato nell’atto di diniego quale base normativa del rifiuto del visto; il giudice non ne esamina nel merito l’applicazione.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
Indicato nell’atto di diniego; il giudice non ne esamina nel merito l’applicazione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, utilizzata dal TAR dopo l’avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto il diniego di un visto, l’amministrazione rilascia il visto richiesto e la parte ricorrente conferma l’integrale soddisfazione della propria pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. può essere adottata quando, acquisito il contraddittorio e avvisate le parti, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa rende non più attuale la controversia.
- La compensazione delle spese può essere disposta tenendo conto della rapidità della risposta amministrativa, del carico eccezionale di istanze e della delicatezza delle questioni trattate.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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