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Sentenza

Sentenza n. 3037/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, comma 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e comma 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso posta a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Space S.r.l. il 16/2/2023: per l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento - della Determinazione DG Dipartimento Promozione salute della regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 relativa alla “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici [.] per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]“; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Puglia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Puglia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società SPACE srl in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Space S.r.l. il 4/4/2023: per l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115 nonché della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105); - del Decreto-legge 6/7/2012, n. 95 nonché della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto-legge 19/6/2015 n. 78 nonché della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); nonché, in ragione dei precedenti motivi aggiunti, per l'annullamento - Determinazione DG Dipartimento Promozione salute della Regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 con cui la regione Puglia assumeva “di determinare gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]; di approvare l'allegato A [.] e di precisare che i dati che quantificano gli oneri per il ripiano [.] per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 sono riportati nell'allegato A [.]; di approvare l'allegato C [.] nel quale sono riportate le modalità procedurali per il versamento delle some da parte delle aziende [.]; - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento - della Determinazione DG Dipartimento Promozione salute della Regione Puglia n. 1 dell'8/2/2023 con cui, a sostituzione della precedente Determinazione Dirigenziale n. 10/2022, sono stati rideterminati gli “Oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici [.] per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.] “; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Puglia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Puglia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società SPACE spa in ragione del suddetto payback nonché di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.

Giustizia amministrativa202214082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, preso atto della dichiarazione della ricorrente circa il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la fondatezza delle censure relative alla disciplina del payback, agli atti ministeriali o alle determinazioni regionali. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti interministeriali e ministeriali concernenti il payback dei dispositivi medici, disposizioni legislative presupposte e determinazioni della Regione Puglia di quantificazione degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, con relativi obblighi di versamento o compensazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la disciplina normativa e amministrativa relativa al payback per il superamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici. Sono stati contestati, in particolare, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, le disposizioni legislative concernenti la determinazione del tetto di spesa, il calcolo del fatturato al lordo dell'IVA e la percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici, nonché le determinazioni della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell'8 febbraio 2023, relative alla quantificazione degli oneri di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. La ricorrente ha inoltre contestato gli obblighi di versamento o compensazione delle somme, il mancato tempestivo accesso alle fatture utilizzate per il calcolo del payback e ha chiesto la restituzione delle somme eventualmente trattenute o compensate e il risarcimento degli eventuali danni. Nel corso del giudizio la parte istante ha dichiarato, con apposita memoria, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, per sopravvenienze, viene meno l'interesse della parte alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 9-ter, comma 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Indicato nell'oggetto delle censure, quale disposizione relativa alla determinazione del fatturato delle imprese fornitrici ai fini del payback.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Indicato nell'oggetto delle censure, quale disposizione relativa alla percentuale di rimborso posta a carico delle imprese fornitrici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Indicato quale disposizione introdotta dall'art. 18 del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, oggetto di impugnazione in parte qua.

Massime di principio

  • La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso e i motivi aggiunti diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite ove ritenga sussistenti specifiche ragioni processuali, senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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