Cassazione Penale, Sentenza n. 37178/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (immigrazione) per la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3-bis. La difesa ha sostenuto che le condizioni del trasporto non avrebbero determinato un pericolo concreto per l'incolumità dei trasportati, chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti e la rideterminazione della pena entro i limiti per ottenere la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la sentenza impugnata: condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione e multa di euro 220.000,00. La motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta adeguata: il trasporto di dodici persone in un'autovettura, con sovraccarico, sistemazione anche nel bagagliaio e assenza dei dispositivi di sicurezza, ha creato un concreto e attuale pericolo per l'incolumità funzionale all'ingresso/permanenza illegale. Essendo accertata l'aggravante di cui al comma 3-bis, opera il divieto di bilanciamento con le attenuanti generiche (comma 3-quater) e non è possibile riconoscere la prevalenza delle attenuanti né ridurre la pena fino ai limiti per la sospensione; il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), art. 12
comma 1 e comma 3, lettere a), b) ed e), comma 3-bis, comma 3-ter lett. b) e comma 3-quater
L'art. 12 è stato interpretato nel senso che la circostanza aggravante di cui al comma 3-bis sussiste quando le modalità del trasporto (es. sovraccarico del veicolo, persone nel bagagliaio, assenza di dispositivi di sicurezza) determinano un effettivo e concreto pericolo per l'incolumità dei trasportati e tale pericolo è funzionale all'ingresso o alla permanenza illegale. Quando l'aggravante è accertata, opera il divieto di bilanciamento con le attenuanti generiche previsto dal comma 3-quater.
Codice penale, art. 62-bis
circostanze attenuanti generiche
Le attenuanti generiche possono ridurre la pena solo se non è impedito il loro bilanciamento con le aggravanti; nel caso di applicazione dell'aggravante ex art. 12 comma 3-bis, la prevalenza delle attenuanti generiche è esclusa in virtù del divieto di bilanciamento previsto dalla normativa speciale.
Massime di principio
- Se il trasporto avviene in condizioni che espongono i trasportati a un pericolo concreto (es. numero di persone superiore alla capacità del veicolo, persone sistemate nel bagagliaio, assenza di dispositivi di sicurezza), l'aggravante ex art. 12 comma 3-bis D.Lgs. 286/1998 è generalmente ritenuta sussistente.
- Quando tale aggravante è riconosciuta, il divieto di bilanciamento previsto dalla norma impedisce che le attenuanti generiche prevalgano sulle aggravanti, limitando significativamente la possibilità di riduzione della pena e la concessione della sospensione condizionale.
- La valutazione circa l'esistenza di un pericolo concreto è di merito: la Cassazione verifica solo la logicità e la coerenza della motivazione dei giudici di merito e non può sostituirsi a tale valutazione.
- Per ottenere l'esclusione dell'aggravante è necessario fornire prove concrete e specifiche che dimostrino l'assenza di un pericolo attuale e concreto per i trasportati (documentazione tecnica, testimonianze, elementi sulla reale capacità e condizioni del mezzo).
- Per aumentare le probabilità di ottenere benefici come la sospensione condizionale è strategico, fin dal primo grado, documentare circostanze attenuanti forti e contestare puntualmente e con elementi fattuali l'esistenza delle condizioni di pericolo richieste dall'aggravante.
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