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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02296/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007, il secondo sostitutivo del primo, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi desunti da movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate. Il contribuente aveva impugnato gli atti ottenendo inizialmente esito favorevole in primo grado; in appello l'Ufficio aveva poi ottenuto l'accoglimento del gravame dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva già ritenuto legittimo il secondo avviso. Nel giudizio di rinvio la CTR ha affermato che, in presenza della presunzione legale relativa derivante dagli accertamenti bancari, non grava sull'Amministrazione un obbligo di indicazione analitica delle operazioni non giustificate, mentre incombe sul contribuente l'onere di dimostrare che gli elementi desumibili dai conti non sono riferibili a operazioni imponibili. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 32, 38 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, anche in relazione all'art. 42 del medesimo decreto e all'art. 24 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'obbligo per l'Ufficio di indicare analiticamente le operazioni bancarie sospette o ingiustificate.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, negli accertamenti bancari, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio mediante i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti, senza necessità di analizzare singolarmente le operazioni, mentre il contribuente deve fornire una prova contraria analitica, riferita a ciascuna movimentazione, dell'estraneità ai fatti imponibili. In conseguenza il ricorso è stato rigettato. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimata Agenzia delle Entrate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio dedotto per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    fonte della presunzione legale relativa a favore dell'erario negli accertamenti bancari.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in parallelo all'art. 32 d.P.R. 600/1973 quale base della presunzione sugli accertamenti bancari.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    dedotto dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    dedotto dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    dedotto dal ricorrente in relazione alla pretesa carenza di motivazione/individuazione degli elementi contestati.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposto per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati su movimentazioni bancarie opera una presunzione legale relativa a favore dell'Amministrazione, che consente di porre a base della pretesa i dati emergenti dai conti del contribuente.
  • L'onere della prova contraria grava integralmente sul contribuente e deve essere assolto in modo analitico, dimostrando per ciascuna singola operazione la sua estraneità a fatti imponibili.
  • L'Amministrazione finanziaria non ha l'onere di indicare analiticamente ogni singola operazione bancaria sospetta o ingiustificata, essendo sufficiente il richiamo ai dati risultanti dai conti.
  • Il giudice di merito deve verificare con rigore la prova offerta dal contribuente, avendo riguardo a ogni singola movimentazione e dando conto in motivazione dell'esito di tale verifica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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