Cassazione Civile, Ordinanza n. 20077/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Una società attrice aveva convenuto in giudizio i proprietari di un fondo e una società municipalizzata per ottenere l'accertamento dell'illecita installazione, sul proprio sedime, di manufatti consistenti in tubazioni e pozzetti del gas, cassette postali e faretti, con conseguente ordine di rimozione. I convenuti avevano resistito sostenendo, da un lato, di essere proprietari del cortile e dell'androne per usucapione e/o titolari di servitù e diritti d'uso e, dall'altro, che le opere contestate fossero compatibili con i diritti esistenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che i luoghi fossero nella esclusiva signoria della società attrice e che i diritti degli appellanti fossero limitati a una servitù di transito e uso nello stato di fatto esistente. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme in tema di servitù e interpretazione del contratto costitutivo, sostenendo che il diritto di uso del cortile comprendesse anche la possibilità di interrare nuove condutture necessarie al godimento del fondo dominante; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c., assumendo che la società attrice non avesse interesse alla rimozione delle condutture perché servivano anche i suoi beni; 3) violazione degli artt. 1064, 1065 e 1067 c.c., sostenendo che i faretti collocati nell'androne fossero ammennicoli necessari della servitù di passaggio; 4) erroneo rigetto dell'eccezione di tardività della domanda di garanzia/manleva proposta dalla società municipalizzata, qualificata come riconvenzionale e asseritamente proposta oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondate e/o meramente assertive le censure sull'interpretazione del titolo costitutivo della servitù e sull'interesse ad agire dell'attrice. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo: quanto ai faretti, ha rilevato che il giudice di merito non aveva valutato la loro specifica funzione strumentale rispetto al godimento della servitù di passaggio, potendo essi costituire opere necessarie all'uso sicuro della servitù; quanto alla domanda di garanzia, ha affermato che, essendo i convenuti già costituiti nel giudizio, la domanda riconvenzionale della società municipalizzata doveva essere proposta nei termini ordinari di costituzione e che, pertanto, l'eccezione di tardività era fondata. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1021 c.c.
la Corte distingue il diritto reale di uso, che consente di trarre ogni utilità dalla cosa, dalla servitù, che ha contenuto più limitato; nel caso concreto il titolo è stato interpretato come servitù e non come uso
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire è ravvisato nella tutela della libertà del proprio bene dalle pretese altrui, anche se la rimozione dell'opera possa creare difficoltà pratiche di diverso allaccio al servizio
art. 1064 c.c.
viene richiamato in relazione ai limiti e al contenuto della servitù e alla possibilità di opere accessorie necessarie al suo esercizio
art. 1065 c.c.
richiamato per l'estensione dell'esercizio della servitù nei limiti del titolo e del modo meno gravoso per il fondo servente
art. 1067 c.c.
richiamato per il divieto di aggravare la servitù o innovare il fondo servente oltre i limiti del titolo
art. 166 c.p.c.
la domanda riconvenzionale del convenuto deve essere proposta nei termini di costituzione, salvo diversa disciplina applicabile
art. 167 c.p.c.
la riconvenzionale e le difese del convenuto devono essere articolate tempestivamente nella comparsa di risposta
art. 269 c.p.c.
non ritenuto applicabile al caso concreto per giustificare la tardività o lo spostamento dell'udienza, essendo i convenuti già costituiti
art. 36 c.p.c.
la domanda di manleva è qualificata come riconvenzionale nei confronti di altro convenuto
art. 385, comma 3, c.p.c.
il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
Massime di principio
- L'interpretazione del titolo costitutivo di una servitù deve partire dal testo negoziale e dalla volontà ivi espressa; chi denuncia l'errore del giudice di merito deve confrontarsi specificamente con la motivazione, non limitandosi a proporre una lettura alternativa apodittica.
- Il contenuto della servitù non può essere ampliato fino a ricomprendere facoltà tipiche del diritto di uso: se il titolo limita l'utilizzo del fondo allo stato esistente dei luoghi, non sono consentite nuove apposizioni che alterino tale assetto.
- L'interesse ad agire sussiste quando la parte chiede la tutela della libertà del proprio bene da opere altrui asseritamente illegittime, anche se l'eliminazione dell'opera comporta soltanto la necessità di reperire soluzioni tecniche alternative per il servizio.
- Le opere accessorie o strumentali al godimento di una servitù possono essere legittime solo se necessarie o comunque coerenti con il contenuto concreto del diritto, e il giudice deve valutarne specificamente la funzione nel caso concreto.
- La domanda riconvenzionale o di garanzia proposta da un terzo già nel processo deve rispettare i termini di costituzione del convenuto; la sua tardività non può essere esclusa sulla sola base del fatto che il destinatario sia già parte del giudizio.
- Quando il giudice di merito ignora un profilo decisivo della funzione concreta dell'opera rispetto al diritto reale limitato, la motivazione risulta viziata e la decisione è cassabile con rinvio per nuovo esame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19996/2021 del 14/07/2021
- ordinanza_civile · 14 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19997/2021 del 14/07/2021
- ordinanza_civile · 14 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19998/2021 del 14/07/2021
- ordinanza_civile · 14 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19999/2021 del 14/07/2021
- ordinanza_civile · 14 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20000/2021 del 14/07/2021
- ordinanza_civile · 14 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20001/2021 del 14/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →