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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00215/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, conduttrice di un immobile sottoposto a vincoli/discipline urbanistico-edilizie connessi alla 'Carta per la qualità', aveva impugnato davanti al giudice amministrativo due pareri negativi della Soprintendenza capitolina relativi all'installazione di una canna fumaria esterna nell'ambito di un intervento di restauro e risanamento conservativo. In ricorso per cassazione ha dedotto il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione, pronunciando ultra petita e sostituendosi alla P.A.: secondo la ricorrente, il Consiglio di Stato non si sarebbe dovuto spingere a valutare la legittimità del procedimento edilizio avviato in CILA dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla richiesta, ma limitarsi a verificare la tempestività dei pareri e l'eventuale formazione del silenzio-assenso; veniva inoltre ribadita la tesi che il secondo parere fosse autonomo e non meramente confermativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come difetto di giurisdizione ex art. 111 Cost., in realtà investisse errori di diritto e di interpretazione del giudice amministrativo, non sindacabili come eccesso di potere giurisdizionale. Ha escluso sia l'ultrapetizione rilevante come vizio di giurisdizione, sia lo sconfinamento nella sfera riservata alla P.A., osservando che la controversia rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    È il parametro invocato per denunciare il difetto di giurisdizione; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla giurisdizione non si estende agli errores in procedendo o in iudicando del giudice speciale.

  • art. 133, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 104 del 2010

    La controversia è ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché riguarda atti e provvedimenti della P.A. in materia urbanistica ed edilizia.

  • art. 16 NTA del PRG del Comune di Roma

    La norma è richiamata come base del necessario parere favorevole della Soprintendenza per interventi su beni inseriti nella 'Carta per la qualità'.

  • art. 20 l. n. 241 del 1990

    La Corte osserva che la disciplina del silenzio-assenso non è operante rispetto a provvedimenti volti alla tutela di interessi sensibili, come quelli in esame.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Viene applicato per dichiarare la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non può essere utilizzato per denunciare semplici errori di diritto, di interpretazione o di applicazione delle norme processuali compiuti dal giudice speciale.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo è configurabile solo quando il giudice sconfinI nella sfera riservata al legislatore o alla pubblica amministrazione, oppure quando affermi o neghi la propria giurisdizione in modo radicalmente errato; non ricorre quando la decisione si limita a interpretare gli atti e a valutarne la legittimità.
  • Non integra difetto di giurisdizione la censura di ultrapetizione se essa si risolve nella contestazione del modo in cui il giudice ha interpretato il thema decidendum o le norme processuali applicate.
  • Nelle controversie urbanistico-edilizie rientranti nella giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo può scrutinare la legittimità degli atti e delle procedure senza invadere la sfera di discrezionalità amministrativa, purché non prefiguri in modo sostitutivo l'unico contenuto possibile del provvedimento amministrativo successivo.
  • Il silenzio-assenso non può essere invocato in via automatica quando la disciplina speciale richiede un parere preventivo e la materia concerne interessi sensibili sottratti alla regola generale dell'art. 20 l. n. 241 del 1990.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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