Sentenza n. 69/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza DEL GIUDICATO derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione Lavoro, n. 1847/2024, pubbl. il 03/07/2024, RG n. 246/2024, notificata in data 4.7.2024, non appellata, e passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione e mancato pagamento delle somme liquidate da una sentenza del Tribunale civile passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Torino, Sezione Lavoro, non appellata e passata in giudicato, che aveva liquidato in suo favore determinate somme. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: la sentenza civile era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era decorso senza pagamento e non risultava contestato l'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale protratta inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha posto il compenso del commissario a carico dell'amministrazione, senza riconoscere un compenso ulteriore, in quanto attività connessa ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute: dal giorno della notificazione della sentenza al Ministero fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di ulteriore inerzia, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Ha fondato la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato quando il titolo sia stato prodotto in copia conforme, notificato all'amministrazione soccombente e sia decorso infruttuosamente il termine legale per l'adempimento.
- In presenza di un'incontestata omissione dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme riconosciute dal titolo entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, fissando un termine per l'intervento sostitutivo e ponendo i relativi oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o, in caso di perdurante inerzia, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
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