Sentenza n. 2133/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 895/2025, recante condanna del Ministero all’accredito di 500 euro sulla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2020/2021, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 895/2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare in suo favore 500 euro sulla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2020/2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino all’effettiva attribuzione. Ha dedotto la mancata ottemperanza dell’Amministrazione e chiesto che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato, con nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta. Dagli atti risultava che la sentenza era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine di legge per l’adempimento. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato e di corrispondere le somme dovute secondo le modalità stabilite dalla sentenza da eseguire, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente e riferire al TAR tramite PAT; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico della struttura debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 300 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti dal giudicato consente la proposizione dell’azione di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ha accertato che tale termine era decorso.
d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni
È stato richiamato, in via analogica e con riferimento ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione, impone il pagamento di una somma e il termine previsto dalla legge per l’adempimento è decorso senza esecuzione, il giudice amministrativo accoglie l’azione di ottemperanza e ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione, unitamente alla prova della notifica del titolo, del suo passaggio in giudicato e del decorso del termine per adempiere, è sufficiente a fondare l’ordine giudiziale di esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire automaticamente, su richiesta della parte, qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel responsabile o in altro dirigente o funzionario dell’ufficio dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega e senza compenso quando si tratti di un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa obbligata.
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