Ordinanza n. 2397/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: a) della decisione dell’ASL Napoli 2 Nord, di numero e data ignoti, con cui si è fissato il 4 agosto 2025 quale termine di decadenza dell’efficacia della graduatoria finale di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato per n. 1 (uno) posto di Ingegnere/Architetto, indetto dall’ASL Napoli 2 Nord con bando pubblicato sulla GU n. 37 del 11.5.2021, nonché della relativa decadenza, consequenzialmente intervenuta, dell’efficacia della medesima graduatoria; b) di ogni atto, di data a numero sconosciuti, con il quale l’ASL resistente abbia accertato e/o dichiarato l’intervenuta decadenza della menzionata graduatoria ed, altresì, di qualsiasi atto che allo stesso fosse preordinato, conseguente o presupposto o comunque lesivo per gli interessi dei ricorrenti; c) dell’elenco graduatorie vigenti e procedure di reclutamento del personale in corso del SSR della Regione Campania, pubblicato in data 10/10/2025, nella parte in cui non include la graduatoria sub a); per accertare e dichiarare: d) l’effetto sospensivo, per giorni 349, della vigenza della graduatoria sub a) determinato dal procedimento istruttorio avviato dall’ASL resistente con comunicazione di avvio del procedimento del 12.08.2022 e conclusosi il 26.07.2023 e, conseguentemente, che detto procedimento ha impedito alla graduatoria de qua di completare il periodo di vigenza biennale previsto dall’art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001; e) il diritto dei ricorrenti affinché la graduatoria sub a) completi il periodo biennale di vigenza previsto dall’art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001, con conseguente differimento della data di decadenza al 20 luglio 2026. In via subordinata, per la condanna: f) dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica in favore dei ricorrenti, per violazione degli artt. 2, 2-bis e 16 della L. 241/90, consistente nel differimento della data di decadenza della graduatoria sub a) per un periodo di tempo pari a quello di sospensione della vigenza della stessa (349 giorni) o per un periodo inferiore stabilito secondo equità dall’on.le Collegio adito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito delle censure relative alla durata e alla decadenza della graduatoria. Ha ritenuto opportuno trattare congiuntamente il ricorso con altro giudizio, iscritto al n. 3701/2025 R.G., per la sussistenza di profili di connessione, e ha quindi rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Ha disposto la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite.
Atto impugnato: decisione e atti dell'ASL Napoli 2 Nord concernenti la fissazione al 4 agosto 2025 della decadenza della graduatoria concorsuale e la conseguente esclusione della graduatoria dall'elenco regionale delle graduatorie vigenti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti, di data e numero non noti, con cui l'ASL Napoli 2 Nord avrebbe fissato al 4 agosto 2025 il termine di efficacia della graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di ingegnere/architetto, nonché gli atti dichiarativi o consequenziali della decadenza e l'elenco regionale delle graduatorie vigenti e delle procedure di reclutamento, nella parte in cui la graduatoria non è stata inclusa. Hanno chiesto l'accertamento della sospensione della vigenza della graduatoria per 349 giorni, corrispondenti alla durata del procedimento istruttorio avviato con comunicazione del 12 agosto 2022 e concluso il 26 luglio 2023, sostenendo che tale procedimento avrebbe impedito il completamento del periodo biennale di efficacia previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001. In subordine, hanno domandato il risarcimento in forma specifica, mediante differimento della scadenza della graduatoria, per violazione degli artt. 2, 2-bis e 16 della l. 241/1990.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001
periodo biennale di vigenza della graduatoria
La norma è indicata dai ricorrenti quale fondamento della pretesa al completamento del periodo biennale di efficacia della graduatoria; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti, unitamente agli artt. 2-bis e 16, quale parametro della dedotta violazione connessa al procedimento amministrativo; l'ordinanza non decide la relativa questione.
art. 2-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della domanda subordinata di risarcimento in forma specifica per il ritardo o la violazione degli obblighi procedimentali; nessuna interpretazione è svolta nell'ordinanza.
art. 16 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti quale parametro della dedotta violazione procedimentale; l'ordinanza non esamina il merito della censura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →