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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40497/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per favoreggiamento e favoreggiamento mafioso. Denuncia vizio di motivazione e travisamento probatorio in relazione a una singola conversazione telefonica ritenuta idonea a integrare il favoreggiamento; contesta la sussistenza del dolo specifico richiesto per il favoreggiamento mafioso, sostenendo di aver agito per un favore personale e di essere ignaro della qualità mafiosa di uno degli interlocutori; contesta infine le esigenze cautelari (assenza di precedenti, lavoro, legami familiari, episodicità) e l'applicazione dell'aggravante mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio (limite del sindacato in sede di legittimità) e ha confermato che il Tribunale del Riesame aveva motivato correttamente la sussistenza dei gravi indizi, fondandosi sulla conversazione intercettata (tono criptico e allusivo), su immagini di videosorveglianza che collegavano la chiamata all'incontro, sulla frequenza dei contatti e sulla disponibilità del Testa a ospitare l'incontro nella sua barberia. Ha ritenuto adeguata la valutazione del pericolo di reiterazione e la proporzionalità della misura cautelare (arresti domiciliari), desunte dall'abitualità della condotta e dai rapporti con soggetti di caratura criminale. Ha inoltre confermato l'applicazione dell'aggravante mafiosa, poiché l'agevolazione dell'incontro ha favorito il clan, considerata la qualità e il ruolo dei soggetti coinvolti. Conseguentemente ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p. (favoreggiamento)

    La Corte accetta la ricostruzione del giudice di merito che ha qualificato come favoreggiamento la condotta consistente nell'intermediazione per l'incontro tra sodali quando le modalità comunicative e il contesto provano la finalità elusiva delle investigazioni

  • art. 384-ter c.p.

    Richiamata quale norma collegata al favoreggiamento in ambito di reati associativi; interpretata in combinato con l'art. 416-bis per valutare la rilevanza penale della condotta

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte condivide la valutazione che l'agevolazione dell'incontro, data la caratura dei soggetti e il contesto, ha influito in favore del clan e giustifica l'aggravante mafiosa quando il fatto contribuisce alla continuità o al potere del sodalizio

  • art. 606 c.p.p. (motivi di impugnazione in cassazione)

    La Corte richiama il limite del sindacato in Cassazione: non è consentita una rivalutazione delle risultanze probatorie o una nuova pesa delle prove; il controllo è di legittimità e riguarda la correttezza giuridica e la logicità della motivazione

  • art. 275, comma 3 c.p.p. (presunzione di esigenze cautelari)

    La Corte conferma che, in presenza di gravi indizi, può operare la presunzione circa l'esistenza di esigenze cautelari e che il Tribunale ha adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione sulla base dei rapporti del ricorrente con l'ambiente criminale

  • art. 616 c.p.p. (spese per rigetto del ricorso)

    Applicata la sanzione processuale del pagamento delle spese in favore della parte resistente a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la rinnovazione della valutazione delle prove: le censure che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non individuano specifici vizi di legge o di logica nella motivazione
  • Una singola conversazione telefonica può essere idonea a fondare il favoreggiamento quando il suo contenuto, il tono criptico, la frequenza dei contatti e riscontri oggettivi (es. videosorveglianza) mostrano la finalità elusiva delle investigazioni
  • Per configurare il favoreggiamento mafioso non è richiesta una esplicita menzione dell'organizzazione; è sufficiente dimostrare che la condotta abbia effettivamente agevolato l'attività o la strategia del clan, anche occulta, soprattutto se i beneficiari hanno ruolo significativo nel sodalizio
  • L'assenza di precedenti e i legami familiari o lavorativi non escludono automaticamente esigenze cautelari: il giudice può ritenere concreto il pericolo di reiterazione sulla base dell'abitualità della condotta e dei rapporti con soggetti di caratura criminale
  • L'aggravante mafiosa può essere dedotta dal contesto fattuale e dal ruolo delle persone favorite; non occorre che l'agevolazione sia rivolta esplicitamente al sodalizio se l'evento favorisce in concreto l'organizzazione

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