Ordinanza n. 373/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Determina dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Puglia, Molise e Basilicata, -OMISSIS-, del 14.04.2026, notificata in data 28.05.2026, unitamente all’atto esecutivo, con cui è stata disposta la chiusura per la durata di giorni 22, dell’esercizio presso cui viene svolta l’attività commerciale della società L159 S.r.l.s., come da verbale di accertamento e sequestro amministrativo di prodotti da fumo e da verbale di sequestro del 09.03.2024, disponendo la decorrenza dell’esecuzione a partire dal 31° giorno successivo alla data di notifica del decreto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di chiusura dell’esercizio commerciale per 22 giorni, con atto esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (esercizio commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui, in relazione a un verbale di accertamento e sequestro amministrativo di prodotti da fumo e a un verbale di sequestro, è stata disposta la chiusura dell’esercizio per 22 giorni. Ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che le censure riguardano, in particolare, l’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione per accertare la sussistenza di indici sintomatici di continuità soggettiva e oggettiva nell’attività d’impresa.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, mantenendo integra la situazione controversa fino alla decisione di merito. Il giudice ha ritenuto che, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto, fosse necessario un compiuto bilanciamento degli interessi coinvolti e che la valutazione delle censure richiedesse un approfondimento proprio della fase di merito, soprattutto con riguardo all’istruttoria amministrativa relativa agli indici di continuità soggettiva e oggettiva dell’attività d’impresa. La trattazione di merito è stata fissata per il 21 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia dell’atto impugnato in attesa dell’approfondimento nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la natura del pregiudizio dedotto impone un bilanciamento degli interessi e le censure richiedono un approfondimento istruttorio incompatibile con una valutazione sommaria, il giudice può sospendere l’efficacia dell’atto per mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
- La verifica della continuità soggettiva e oggettiva nell’attività d’impresa deve essere sorretta da un’adeguata attività istruttoria amministrativa, la cui completezza può assumere rilievo nella valutazione cautelare della legittimità del provvedimento di chiusura.
Come è indicizzato
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