Cassazione Penale, Sentenza n. 01711/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale "sorveglianza speciale" per anni due con divieto di soggiorno nel Comune di residenza. Il ricorso censurava violazione di legge (artt. 1, 4 e 6 d.lgs. 159/2011) e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, sostenendo che i fatti contestati risalivano al 2020, che il solo collegamento con l'associazione mafiosa sarebbe stato il vincolo coniugale con Ottavio Imbesi (de cuius) e che il divieto di soggiorno avrebbe reso impossibile far fronte alle spese per reperire altra abitazione, attesa la precaria situazione economica, circostanza non valutata dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto era essenzialmente un'asserita carenza di motivazione e non una specifica violazione di legge ammissibile in cassazione (secondo l'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011). La Corte ha richiamato il principio per cui il controllo sulla pericolosità sociale è semplificato se la misura segue accertamenti cautelari già compiuti (richiamando l'ordinanza cautelare del 22/02/2022 e i gravi indizi emersi in sede cautelare). È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)
art. 1, art. 4, art. 6, art. 10 comma 3, art. 14 comma 2-ter
Il ricorso per cassazione contro provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; nella nozione di "violazione di legge" rientra anche la motivazione inesistente o meramente apparente quando il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo. Tuttavia, la corte ha ritenuto che la censura fosse di mera insufficienza motivazionale e non una specifica violazione di legge; inoltre il giudizio di pericolosità può essere semplificato quando poggia su valutazioni già svolte in sede cautelare.
cod. proc. pen. (art. 616)
Prevede la condanna alle spese del procedimento e, se non ricorrono ragioni di esonero, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per imporre alla ricorrente il pagamento delle spese e della somma di euro 3.000.
giurisprudenza richiamata
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01
Precisa che la motivazione è inesistente quando il provvedimento omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte; la Corte ha utilizzato tale principio per delimitare i casi in cui la cassazione può essere ammessa per vizi di motivazione.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali è ammesso principalmente per violazioni di legge: censure meramente critiche sulla valutazione delle prove o sulla motivazione sono spesso ritenute inammissibili.
- Per far valere un vizio di motivazione in cassazione occorre dimostrare che il provvedimento ometta di affrontare un elemento potenzialmente decisivo che, se considerato, avrebbe potuto determinare un esito opposto.
- Quando la misura di prevenzione segue valutazioni cautelari (es. ordinanza di custodia cautelare basata su gravi indizi), il controllo sulla sussistenza della pericolosità sociale viene svolto in modo semplificato dalla Corte territoriale, salvo emergere elementi di segno contrario significativi.
- L'eccezione di grave pregiudizio economico dovuto al divieto di soggiorno va provata con elementi concreti e specifici: affermazioni generiche sulle difficoltà economiche raramente bastano a far cadere la misura se non si dimostra il nesso causale determinante.
- In presenza di procedimento penale non definitivo (o di misure cautelari ancora in corso), la valutazione definitiva della persistenza della pericolosità può essere rimessa a un momento successivo, soprattutto dopo l'espiazione della pena, ai sensi delle previsioni sul controllo della persistenza.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare l'addebito delle spese e sanzioni alla parte che ha proposto il ricorso, salvo giustificazioni di esonero.
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