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Sentenza

Sentenza n. 1392/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia n. 1019/2024, che aveva condannato il Ministero a consentire la generazione di buoni della Carta del docente per 500 euro per ciascuna delle annualità 2019/2020 e 2020/2021

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia n. 1019/2024, pubblicata il 27 settembre 2024 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla generazione di buoni della Carta del docente per 500 euro per ciascuna delle annualità 2019/2020 e 2020/2021. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha riferito che il 25 febbraio 2026 Sogei aveva accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto. La ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese perché l’adempimento era intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta dall’Amministrazione e non permaneva una posizione di contrasto. Ha tuttavia rilevato che l’adempimento tardivo confermava la fondatezza della pretesa e, applicando la soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero a rimborsare cinque sesti delle spese, liquidate complessivamente in 500 euro oltre oneri e accessori, con distrazione al difensore antistatario; ha compensato la restante parte. Nella liquidazione ha considerato, da un lato, il comportamento collaborativo del Ministero e, dall’altro, il carattere seriale e standardizzato di numerosi giudizi analoghi patrocinati dal medesimo difensore, che giustificava un adeguamento del compenso. Ha inoltre disposto la restituzione del contributo unificato, se effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

    Quando la pretesa è stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e viene meno il contrasto tra le parti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza decidere ulteriormente l’oggetto della controversia.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, Cristina Cerqui ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1019/2024, pubblicata in data 27.9.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Brescia ha così statuito “condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all’art. 6 D.P.C.M. 28 novembre 2016 a favore di parte ricorrente di importo pari a euro 500 per le annualità 2019/2020 e 2020/2021”.

    Le disposizioni sono richiamate quale base dell’azione di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato; il giudice non sviluppa una distinta interpretazione dei relativi presupposti.

  • art. 4, comma 2, D.M. 55/2014

    Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dal medesimo difensore è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta, e stabilita nel dispositivo.

    Nel determinare il compenso per controversie seriali, analoghe e gestite con modalità standardizzate, è giustificato adeguare la liquidazione considerando l’identità delle posizioni sostanziali e processuali e delle questioni trattate, in modo da riflettere il minore impegno professionale riferibile a ciascun ricorso.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere è dichiarabile quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta dall’Amministrazione in corso di giudizio e, per effetto dell’adempimento, è venuta meno la contrapposizione tra le parti.
  • Se l’Amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso, il giudice può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa e il comportamento processuale delle parti.
  • Nella liquidazione dei compensi per contenzioso seriale, la ripetitività e standardizzazione delle attività, nonché l’identità delle posizioni e delle questioni trattate, possono giustificare un proporzionale adeguamento del compenso riferibile a ciascun giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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