Cassazione Penale, Sentenza n. 44821/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I difensori degli imputati hanno impugnato in Cassazione la sentenza che confermava le condanne per riciclaggio, sostenendo che dalla ricostruzione dei fatti emergeva invece la loro partecipazione concorsuale al reato di usura. Si eccepiva inoltre contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello: la Corte avrebbe riconosciuto la consapevolezza degli imputati di partecipare all'attività usuraria organizzata, per poi attribuire loro il reato di riciclaggio svalutando la rilevanza del concorso nell'usura. Si richiamava anche un precedente rilievo del GIP (decreto di non convalida del sequestro preventivo) che aveva ipotizzato profili concorsuali nell'usura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi dedotti in Cassazione (la qualificazione come concorso in usura) non erano stati proposti in sede di appello e quindi non erano stati devoluti alla cognizione della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. La Corte ha richiamato ampia giurisprudenza sul divieto di dedurre in Cassazione questioni non discusse in appello. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Inoltre gli imputati sono stati condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.167, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Non possono essere formulate in Cassazione questioni su punti che il giudice d'appello non ha esaminato perché non devoluti alla sua cognizione. Ciò impedisce di sollevare per la prima volta in Cassazione doglianze non presentate in appello, salvo i profili rilevabili d'ufficio o quelli che non sarebbe stato possibile proporre anteriormente.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, di condannare la parte al pagamento delle spese del procedimento e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende. Tale potere è stato esercitato per fissare la somma di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In Cassazione non si possono proporre questioni nuove di fatto o di diritto che non siano state sollevate e devolute all'appello: per preservare una censura in Cassazione occorre averla adeguatamente dedotta in appello.
- Se si ritiene che la qualificazione giuridica del fatto (es. concorso in usura vs riciclaggio) sia diversa da quella ritenuta dal giudice di merito, tale censura deve essere espressamente sollevata in appello; altrimenti la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile.
- Le questioni rilevabili d'ufficio (ordine pubblico) e quelle che non potevano essere proposte prima costituiscono eccezioni al divieto di devoluzione, ma vanno ben distinti e motivati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta rischi economici concreti: condanna alle spese del giudizio di legittimità e possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella scelta dei motivi, oltre all'obbligo di rifondere le spese della controparte vittoriosa.
- Strategia difensiva pratica: elencare e motivare sin dal primo grado e soprattutto in appello tutte le alternative di qualificazione del fatto, dedicare attenzione a far devolvere specifiche questioni alla Corte d'appello e valutare tempestivamente eventuali profili di ordine pubblico che possano essere rilevati d'ufficio.
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