Sentenza n. 16175/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) dell’Atto del Dirigente - Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022, notificato via pec in data 20.12.2022, di individuazione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti alla Regione Toscana, calcolati sulla base dell’incidenza percentuale di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. del Ministero della Salute del 6.10.2022 fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il predetto D.M.; 2) nonché di tutti gli altri atti presupposti o conseguenti, ancorché non conosciuti o comunicati alla ricorrente, ivi compreso, ove occorrer possa, l'Accordo sancito tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 7.11.2019 (rep. atti n. 181/CSR).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atto del Dirigente della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi dovuti a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa, oltre agli atti presupposti e conseguenti
Esito
La controversia
La società ha impugnato l’atto regionale che le imputava una quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. Ha dedotto, in sintesi: violazione delle norme legislative sul payback e dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento, poiché il meccanismo sarebbe stato attuato tardivamente e senza essere previsto nella documentazione di gara; illegittimità della richiesta al lordo dell’IVA e violazione delle regole sui contratti pubblici, assumendo che le modifiche al rapporto dovessero essere contemplate da clausole chiare nella lex specialis; violazione degli artt. 3, 41, 42, 53 e 97 Cost., anche per l’irragionevolezza del tetto fissato al 4,4% del fabbisogno sanitario standard rispetto alle caratteristiche del settore e ai consumi effettivi; illegittimità costituzionale del prelievo e violazione del diritto di proprietà tutelato dal Primo Protocollo addizionale CEDU, lamentando che il calcolo fosse basato sui ricavi anziché sui guadagni netti; violazione dei principi UE di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale; infine, illegittimità della fissazione retroattiva dei tetti nel 2019 per gli anni 2015-2018. Dopo l’opposizione delle amministrazioni al ricorso straordinario e la sua trasposizione in sede giurisdizionale, la ricorrente ha rinunciato al ricorso il 27 luglio 2026; la Regione Toscana ha aderito alla rinuncia.
La decisione
Il Tribunale non ha deciso nel merito le censure di illegittimità, costituzionalità e incompatibilità con il diritto UE, né le richieste di rinvio. Ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata alle altre parti e, non essendovi opposizione alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. La Regione aveva inoltre riferito che, in applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, era stato pagato il 25% delle somme poste a carico della ricorrente; tale circostanza non è stata posta a fondamento di una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Norme richiamate
Tenuto conto che le altre parti intimate non si sono opposte alla prosecuzione del presente giudizio, deve quindi darsi atto della rinuncia al ricorso, dichiarando l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, co. 2, lett. c) e 84, c.p.a..
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti, consente di dichiarare l’estinzione del giudizio quando le parti intimate non si oppongono alla sua prosecuzione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Tenuto conto che le altre parti intimate non si sono opposte alla prosecuzione del presente giudizio, deve quindi darsi atto della rinuncia al ricorso, dichiarando l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, co. 2, lett. c) e 84, c.p.a..
La rinuncia al ricorso, non contrastata dalle altre parti con opposizione alla prosecuzione, determina l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle altre parti comporta l’estinzione del giudizio quando le parti intimate non si oppongono alla prosecuzione.
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