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Sentenza

Sentenza n. 624/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1147 del 2022, per ciò che concerne il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro n. 87 del 28 giugno 2022; e per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. di ATO Toscana Centro ad adempiere agli obblighi derivanti dall'art. 7 del Protocollo d'intesa stipulato il 2 agosto 2005 e dall'art. 2 dell'Accordo di Programma del 25 maggio 2009; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Ato Toscana Centro-Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani il 4 novembre 2022, per l'opposizione ex art. 108 c.p.a. alla sentenza del TAR Toscana n. 872 pubblicata il 9 giugno 2021, non notificata, emessa ad esito del giudizio n.r.g. 787/2020, svoltosi in assenza di contraddittorio con l'ATO Toscana Centro; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Sesto Fiorentino il 1° dicembre 2022, per l’annullamento: - della deliberazione immediatamente eseguibile dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 19 del 30 settembre 2022, comunicata via pec il 6 ottobre 2022, registrata al n. prot. 68456 del 6 ottobre 2022, con cui ha deliberato “con riferimento all'IDA - e preso atto della Determina del Direttore Generale n. 87 del 28.06.2022 quale provvedimento che non modifica le modalità di determinazione delle entrate tariffarie: - di confermare la vigenza e l'applicabilità del regime di determinazione ed erogazione dell'IDA per tutti gli impianti e tutti i Comuni dell'ambito secondo i termini e le condizioni previsti dalla deliberazione dell'Assemblea n. 3/2011, pienamente vigente ed efficace; di confermare che l'Autorità ha già posto in essere e completato “le procedure necessarie a modulare la tariffa per acquisire e redistribuire l'indennità di che trattasi”, in linea con le motivazioni espresse nella Determina del Direttore Generale n. 79 del 28 giugno 2022”; nonché, conseguentemente, per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. di ATO Toscana Centro ad adempiere agli obblighi derivanti dall'art. 7 del Protocollo d'intesa stipulato il 2 agosto 2005 e dall'art. 2 dell'Accordo di Programma del 2009, relativi al riconoscimento dell'indennità di disagio ambientale a favore del Comune di Sesto Fiorentino, nella misura e per il periodo di tempo ivi previsti e conseguentemente di “modulare la tariffa per l'utilizzo degli impianti tenendo conto anche delle indennità da corrispondere al Comune ricorrente” a titolo di indennità di disagio ambientale, secondo le indicazioni e in applicazione della sentenza del TAR Toscana n. 872 del 9 giugno 2021; quanto al ricorso n. 1187 del 2022, per l’annullamento, per ciò che concerne il ricorso introduttivo: - della Determinazione direttoriale n. 87 del 28 giugno 2022, avente per oggetto “Indennità di disagio ambientale a favore dei Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino – Richiesta di adempimento alle sentenze del TAR Toscana, Sez. II, n. 872/2021 e 873/2021. Conclusione del procedimento amministrativo” con la quale il Direttore Generale pro tempore dell'Autorità ha determinato “di considerare, rebus sic stantibus e ferme restando tutte le eventuali determinazioni future dell'Assemblea in materia, la disciplina dell'indennità di disagio ambientale, così come definita dalle deliberazioni di Assemblea n. 12/2010 e n. 3/2011, pienamente conforme alla normativa eurounitaria, nazionale e regolatoria, nonché rispettosa del principio della par condicio tra i comuni e coerente con il principio “chi inquina paga”; 2. di ribadire che la disciplina definita dalle deliberazioni dell'Assemblea n. 12/2010 e 3/2011 è pienamente idonea a modulare le tariffe in modo da acquisire e redistribuire l'indennità di disagio ambientale; 3. di rigettare pertanto le istanze avanzate dai Comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio e disporre la chiusura del procedimento amministrativo; 4. di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione o della piena conoscenza di esso”; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se incognito, ivi inclusi, in quanto occorre possa: le note ATO prot. 3967 del 9 luglio 2018, prot. n. 2400 del 23 giugno 2020, prot. n. 4727 del 24 dicembre 2020, prot. n. 1031 del 7 aprile 2022; della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990 del 14 giugno 2022 (senza protocollo); delle deliberazioni dell'Assemblea consortile ATO n. 12/2010, n. 3/2011, n. 17 del 21 dicembre 2017, n. 4 del 14 febbraio 2019, n. 19 dell’11 dicembre 2020, n. 7 del 14 giugno 2021, n. 7 del 23 maggio 2022; nonché per la condanna, ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro all'adempimento delle previsioni di cui all'art. 7 del Protocollo di intesa stipulato in data 2 agosto 2005 tra la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze, l'ATO 6 (oggi, ATO Toscana Centro, di seguito solo “ATO” o “l'Autorità”), il Comune di Campi Bisenzio e il Comune di Sesto Fiorentino avente per oggetto “la localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione della piana fiorentina e per gli interventi di riqualificazione e di miglioramento ambientale. Approvazione e autorizzazione alla firma” nonché di cui all'art. 2 dell'Accordo di programma stipulato in data 25 maggio 2009 tra ATO Toscana Centro e i Comuni di Firenze, Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa con oggetto “l'erogazione dei benefit ambientali di cui all'art. 7 del Protocollo d'intesa del 2 agosto 2005”; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Ato Toscana Centro-Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani il 7 novembre 2022, per l'opposizione ex art. 108 c.p.a. alla sentenza del TAR Toscana n. 873 pubblicata il 9 giugno 2021, non notificata, emessa ad esito del giudizio n.r.g. 790/2020 svoltosi in assenza di contraddittorio con l'ATO Toscana Centro; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Campi Bisenzio il 30 novembre 2022, per l’annullamento: - della Deliberazione n. 19 del 30 settembre 2022 dell'Assemblea ATO, avente per oggetto “Indennità di disagio ambientale. Statuizioni in merito” con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha deliberato “con riferimento all'IDA – e preso atto della Determina del Direttore Generale n. 87 del 28.06.2022 quale provvedimento che non modifica le modalità di determinazione delle entrate tariffarie, di confermare la vigenza e l'applicabilità del regime di determinazione ed erogazione dell'IDA per tutti gli impianti e tutti i Comuni dell'ambito secondo i termini e le condizioni previsti dalla deliberazione dell'Assemblea n. 3/2011, pienamente vigente ed efficace” e “di confermare che l'Autorità ha già posto in essere e completato ‘le procedure necessarie a modulare la tariffa per acquisire e redistribuire l'indennità di che trattasi', in linea con le motivazioni espresse nella Determina del Direttore Generale n. 79 del 28.06.2022”; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se incognito; nonché per la condanna, ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro all'adempimento delle previsioni di cui all'art. 7 del Protocollo di intesa stipulato in data 2 agosto 2005 tra la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze, l'ATO 6 (oggi, ATO Toscana Centro, di seguito solo “ATO” o “l'Autorità”), il Comune di Campi Bisenzio ed il Comune di Sesto Fiorentino avente per oggetto “la localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione della piana fiorentina e per gli interventi di riqualificazione e di miglioramento ambientale. Approvazione e autorizzazione alla firma”, nonché di cui all'art. 2 dell'Accordo di programma stipulato in data 25 maggio 2009 tra ATO Toscana Centro e i Comuni di Firenze, Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa ad oggetto “l'erogazione dei benefit ambientali di cui all'art. 7 del Protocollo d'intesa del 2 agosto 2005”.

Giustizia amministrativa202201147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione direttoriale ATO n. 87 del 28 giugno 2022 e deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci ATO n. 19 del 30 settembre 2022, relative al regime di determinazione ed erogazione dell'indennità di disagio ambientale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità d'ambito e comune obbligato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I Comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, sui cui territori insiste il polo impiantistico di Case Passerini, hanno impugnato la determinazione direttoriale ATO n. 87/2022, con la quale l'Autorità aveva ritenuto pienamente vigente il regime dell'indennità di disagio ambientale definito dalle deliberazioni assembleari n. 12/2010 e n. 3/2011, reputandolo idoneo a modulare la tariffa e rigettando le richieste comunali di attivazione delle procedure necessarie ad acquisire e redistribuire l'indennità fissa prevista dal Protocollo d'intesa del 2 agosto 2005 e dall'Accordo di programma del 25 maggio 2009. I ricorrenti hanno dedotto incompetenza del Direttore in favore dell'Assemblea dell'ATO, violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo la perdurante efficacia vincolante degli accordi e l'obbligo di dare esecuzione alle sentenze del TAR Toscana nn. 872 e 873 del 2021. Hanno inoltre impugnato con motivi aggiunti la deliberazione assembleare n. 19/2022, che aveva confermato integralmente la determinazione direttoriale, chiedendone l'annullamento e la condanna dell'ATO all'adempimento degli obblighi convenzionali. L'ATO ha proposto opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. contro le sentenze nn. 872 e 873/2021, deducendo la mancata partecipazione ai precedenti giudizi e contestando, nel merito, la compatibilità degli accordi con la deliberazione ATO n. 3/2011 e con la regolazione ARERA.

La decisione

Il TAR ha riunito i due giudizi per connessione oggettiva. Ha dichiarato irricevibili le opposizioni di terzo proposte dall'ATO contro le sentenze nn. 872 e 873/2021: l'opposizione ordinaria ex art. 108, comma 1, c.p.a. è soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 92 c.p.a., decorrente dalla conoscenza legale o piena della sentenza da parte del terzo. Nel caso concreto, l'ATO aveva acquisito piena conoscenza delle pronunce almeno il 14 giugno 2022, mediante una nota che ne riportava il contenuto, e comunque il 28 giugno 2022, data della determinazione n. 87; le opposizioni, notificate il 26 ottobre 2022, erano quindi tardive. Il TAR ha dichiarato improcedibili i ricorsi introduttivi contro la determinazione n. 87/2022, poiché la successiva deliberazione assembleare n. 19/2022 ne costituiva sostanzialmente ratifica, confermandone integralmente contenuto e lesività. L'eventuale annullamento della determinazione direttoriale non avrebbe dunque prodotto alcun vantaggio concreto ai Comuni, essendo il medesimo diniego contenuto nella deliberazione assembleare. Ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti contro la deliberazione n. 19/2022 per difetto di legittimazione attiva. I Comuni, membri dell'ATO e componenti dell'Assemblea dei Sindaci, erano presenti alla seduta e avevano espresso voto contrario; tuttavia le censure riguardavano esclusivamente il contenuto sostanziale e motivazionale della deliberazione, non la lesione dello jus ad officium o delle prerogative partecipative dei componenti. Secondo il giudice, il membro di un organo collegiale può impugnare la deliberazione dell'organo solo per vizi che impediscano o comprimano l'esercizio delle proprie prerogative istituzionali, non per contestarne il contenuto intrinseco. Le ulteriori eccezioni e questioni sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 1, c.p.a.

    Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri.

    L'opposizione ordinaria di terzo è il rimedio esperibile dal soggetto estraneo al giudizio che assuma di essere pregiudicato dalla sentenza.

  • art. 92, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'opposizione ordinaria di terzo è decadenziale e pari a sessanta giorni; per il terzo estraneo decorre dalla conoscenza legale o piena della sentenza.

  • art. 43 c.p.a.

    La deliberazione assembleare sopravvenuta, oggetto di motivi aggiunti, è stata valutata quale atto sostanzialmente confermativo e ratificativo della determinazione direttoriale impugnata.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; ciò ricorre quando l'eventuale annullamento dell'atto originario non arrecherebbe alcun vantaggio concreto perché il suo contenuto lesivo è stato integralmente riprodotto in un atto successivo.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    L'azione di condanna all'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi pubblici era stata richiesta dai Comuni, ma non è stata esaminata nel merito in ragione degli esiti processuali dei ricorsi.

  • artt. 15, comma 2, e 11, comma 2, l. 241/1990

    Le disposizioni sono richiamate nella precedente sentenza del TAR, riportata nel provvedimento, per affermare l'applicabilità agli accordi di programma dei principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti e la possibilità di esperire un'azione di adempimento.

  • art. 32 l.r. Toscana n. 69/2011

    La disposizione è richiamata per evidenziare il trasferimento all'ATO dell'esercizio delle competenze comunali in materia di gestione integrata dei rifiuti e la conseguente partecipazione obbligatoria dei Comuni all'organismo associativo.

Massime di principio

  • L'opposizione ordinaria di terzo ex art. 108, comma 1, c.p.a. è soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 92 c.p.a.; per il terzo rimasto estraneo al giudizio, il termine decorre dal momento in cui sia provata la sua legale o piena conoscenza dell'esistenza e del contenuto della sentenza, desumibile da circostanze fattuali univoche.
  • Sussiste sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro un atto quando un successivo provvedimento, sostanzialmente confermativo o ratificativo, riproduca integralmente il contenuto lesivo dell'atto originario: il suo eventuale annullamento non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
  • Il componente di un organo collegiale può impugnare la deliberazione dell'organo di appartenenza soltanto per vizi che incidano direttamente sul proprio jus ad officium, impedendo o comprimendo l'esercizio delle prerogative partecipative e istituzionali; non è legittimato a contestare in giudizio il contenuto intrinseco della deliberazione adottata a maggioranza.
  • La partecipazione obbligatoria di un ente locale a un organismo associativo cui siano trasferite funzioni amministrative attenua la legittimazione del singolo ente a impugnare gli atti dell'organismo: le contestazioni sul merito della decisione devono essere fatte valere nelle sedi partecipative interne, salvo la lesione diretta delle prerogative istituzionali del componente.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiGestione dei rifiuti urbaniEstinzione, perenzione e improcedibilitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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