Sentenza del 07/11/2016 n. 5699 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PREZZI DI TRASFERIMENTO - Transfer pricing - Metodo - Cost plus - Margine netto - Comparabilità - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva ritenuto non congrui i prezzi di trasferimento infragruppo applicando il metodo del margine netto delle transazioni, calcolato come rapporto tra risultato operativo e costi totali dell'intera azienda. Il contribuente ha contestato la validità del metodo, sostenendo che esso, analogamente al metodo cost plus, presuppone l'utilizzo di società comparabili sotto il profilo della struttura dei costi, degli eventi straordinari, dell'esperienza, dell'efficienza gestionale, delle attività svolte, dei beni ceduti, dei mercati serviti e dei profili funzionali e di rischio. Le dieci società selezionate dall'Ufficio presentavano invece differenze materiali rilevanti.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata accolta. L'applicazione del metodo del margine netto è stata ritenuta illegittima perché l'Ufficio aveva riconosciuto la difficoltà, se non l'impossibilità, di escludere differenze contabili e aziendali capaci di influenzare i margini delle società comparabili. Inoltre, la documentazione prodotta dimostrava la non comparabilità sostanziale delle società utilizzate come riferimento. L'accertamento è quindi risultato privo di un valido parametro comparativo.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, TUIR
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pactuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza.
La norma richiede che la verifica dei prezzi infragruppo sia effettuata mediante un confronto attendibile con transazioni o imprese indipendenti comparabili. La scelta del metodo non è sufficiente da sola: occorre dimostrare la comparabilità sostanziale dei dati utilizzati e l'assenza di differenze materiali capaci di alterare i margini.
Massime di principio
- Il metodo del margine netto delle transazioni non può essere applicato in modo meccanico sulla base del solo rapporto tra risultato operativo e costi totali: anche questo metodo richiede un'analisi concreta della comparabilità.
- Le società utilizzate come comparables devono essere comparabili almeno quanto a struttura dei costi, attività, prodotti o servizi, mercati, funzioni svolte, rischi assunti, esperienza ed efficienza gestionale.
- Differenze contabili, eventi straordinari o caratteristiche operative non adeguatamente isolate possono rendere inattendibile il margine utilizzato per rettificare i prezzi di trasferimento.
- Se l'Amministrazione ammette che non è possibile escludere differenze materiali tra le società di riferimento, il metodo applicato può risultare inadeguatamente motivato e quindi illegittimo.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento producendo documentazione analitica sulle differenze tra la propria impresa e i comparables, contestando attività, beni, mercati, funzioni, rischi e struttura economica.
- In una situazione analoga, la validità dell'accertamento dipende non solo dalla correttezza astratta del metodo scelto, ma soprattutto dalla qualità, coerenza e verificabilità del processo di selezione e aggiustamento dei comparables.
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