Cassazione Civile, Ordinanza n. 25974/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento poi annullato dai giudici di merito per ritenuta insufficienza della delega di firma conferita al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Calabria che aveva confermato l’annullamento, deducendo un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la delega era valida e che i giudici di merito avevano errato nel ritenerla inadeguata. La parte privata ha eccepito anche la tardività del ricorso, contestazione disattesa dalla Corte perché il termine di impugnazione era stato sospeso prima per la disciplina speciale tributaria e poi per l’emergenza Covid-19, rendendo tempestiva la notificazione dell’11 maggio 2020.
La decisione
La Corte ha rigettato l’eccezione di tardività, ha esaminato il merito del ricorso e ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione, demandando anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul principio secondo cui la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, è delega di firma e non di funzioni, e può essere validamente conferita anche tramite ordini di servizio senza necessità di indicare il nominativo del delegato o la durata della delega, purché sia possibile la verifica ex post del potere in capo a chi ha sottoscritto l’atto.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
La sottoscrizione dell’avviso di accertamento può essere effettuata da un funzionario munito di valida delega di firma conferita dal dirigente dell’ufficio; la delega non richiede indicazioni nominative o di durata se consente la verifica del potere del firmatario.
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con mod. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
Ha sospeso per nove mesi il termine di impugnazione, rilevante ai fini della tempestività del ricorso.
art. 83 d.l. n. 18/2020
Ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
art. 36 d.l. n. 23/2020
Concorre alla sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale.
Massime di principio
- La delega conferita dal dirigente per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 è una delega di firma, non di funzioni, e quindi non deve necessariamente contenere il nome del delegato o la durata dell’incarico.
- La validità della sottoscrizione dell’atto impositivo può essere verificata ex post attraverso elementi organizzativi, come ordini di servizio o indicazioni di qualifica, purché consentano di risalire al soggetto legittimato alla firma.
- Il trasferimento del dirigente che ha emesso la delega non ne determina automaticamente la caducazione, poiché la delega è atto organizzativo riferito all’ufficio e non alla persona fisica del delegante.
- Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, occorre tener conto delle sospensioni straordinarie dei termini previste dalla disciplina speciale e dall’emergenza epidemiologica, con conseguente proroga del termine utile per impugnare.
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