Sentenza del 17/12/2018 n. 1190 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IRPEF - Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica legge n. 296/2006 - Omissione comunicazione lavori all'Enea entro il termine di 90 giorni - Decadenza dal beneficio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva sostenuto nel 2009 spese pari a 109.091 euro per l'installazione di pannelli solari e aveva portato in detrazione il 55% della spesa, ripartito in più annualità. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, l'Amministrazione aveva rilevato la mancata presentazione della ricevuta della comunicazione dei dati all'Enea. La contribuente sosteneva che l'omissione fosse un’irregolarità meramente formale, non idonea a determinare la perdita della detrazione, richiamando alcune circolari dell'Agenzia delle entrate.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo non perentorio il termine per la comunicazione all'Enea. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, che è stato accolto. Il giudice ha stabilito che la comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori costituisce un adempimento sostanziale e un presupposto necessario per la detrazione, poiché consente all'Enea di verificare la natura degli interventi, i dati energetici e il risparmio effettivamente conseguito. L'omissione determina quindi la decadenza dal beneficio. La cartella di pagamento è stata confermata e il ricorso della società è stato respinto. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 344
Per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica spettava una detrazione dall'imposta lorda pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
La detrazione è subordinata al rispetto dei requisiti tecnici e degli adempimenti previsti dalla normativa attuativa.
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 349
Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
La disposizione demanda a un decreto ministeriale la disciplina attuativa degli interventi agevolabili e dei relativi adempimenti.
D.M. 19 febbraio 2007, art. 4, comma 1-bis
Trasmettere all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori ... i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Il termine di 90 giorni è stato ritenuto perentorio; la trasmissione è un presupposto sostanziale per ottenere la detrazione e non una semplice formalità.
D.M. 19 febbraio 2007, art. 4, comma 1, lettera d
Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione ... nonché la ricevuta della trasmissione.
L'obbligo di conservare la ricevuta conferma la rilevanza dell'invio all'Enea ai fini del controllo del beneficio.
D.M. 19 febbraio 2007, art. 11
Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito ... l'Enea elabora le informazioni ... e trasmette ... una relazione sui risultati degli interventi.
Il ruolo dell'Enea è di controllo sostanziale dei risultati energetici, non di mera raccolta formale di dati.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter
Consente il controllo formale delle dichiarazioni e il recupero delle detrazioni non spettanti o non adeguatamente documentate.
D.L. n. 16/2012, art. 2
La fruizione di benefici di natura fiscale subordinati a un adempimento formale non tempestivamente eseguito non è preclusa quando il contribuente possiede i requisiti sostanziali, adempie entro la prima dichiarazione utile e versa la sanzione minima.
La disposizione può consentire la regolarizzazione di alcuni adempimenti tardivi, ma deve essere utilizzata prima che la violazione sia constatata o inizino attività di accertamento formalmente conosciute dal contribuente.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 11
Prevede la sanzione per violazioni relative a comunicazioni e adempimenti formali; nel caso deciso, tuttavia, l'omessa comunicazione all'Enea è stata ritenuta causa di decadenza dal beneficio e non una mera violazione sanzionabile.
Cass. civ., 12 agosto 2015, n. 16711
È richiamata come precedente secondo cui l'omessa comunicazione telematica richiesta dalla normativa può determinare la decadenza da un beneficio fiscale quando il termine sia funzionale ai controlli sull'investimento agevolato.
Massime di principio
- Quando una detrazione fiscale richiede l'invio di dati a un ente tecnico entro un termine preciso, l'adempimento può essere considerato sostanziale e il termine perentorio, soprattutto se serve a consentire controlli tempestivi sui requisiti del beneficio.
- La mera esistenza dei requisiti tecnici e l'effettiva realizzazione dei lavori non sempre sono sufficienti: occorre rispettare anche gli adempimenti documentali e telematici espressamente previsti dalla disciplina agevolativa.
- La possibilità di correggere errori nella comunicazione presuppone normalmente che una comunicazione originaria sia stata effettuata tempestivamente; non equivale alla possibilità di omettere completamente l'invio e sanarlo anni dopo.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria non possono essere interpretate isolatamente: vanno riferite alla specifica fattispecie disciplinata e non estese automaticamente a omissioni diverse.
- Gli strumenti di regolarizzazione degli adempimenti formali devono essere attivati tempestivamente, prima di controlli o contestazioni formalmente conosciuti, e richiedono il possesso dei requisiti sostanziali e il pagamento della sanzione prevista.
- In materia di agevolazioni fiscali vale un criterio di stretta interpretazione: in caso di dubbio, la detrazione non può essere estesa oltre i casi e le condizioni stabiliti dalla legge e dai decreti attuativi.
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