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Sentenza

Sentenza n. 866/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento a) dell’ordinanza prot. n. 398 del 22 novembre 2022 notificata in data 30 novembre 2022 con la quale il Comune di Pozzuoli, in persona del Dirigente p.t. della Direzione 7 – Coordinamento attività e sviluppo economico, ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande svolta in Pozzuoli alla Via Napoli n. 59 a far data dal quinto giorno successivo a quello della notifica dell’ordinanza e sino alla eliminazione dell’occupazione di suolo pubblico e comunque per un periodo non inferiore a 5 giorni per carenza del titolo autorizzativo; b) della relazione istruttoria dell’Ufficio COSAP pervenuta all’ente – Direzione 7 coordinamento e sviluppo attività commerciale – in data 20/10/2022 con nota prot. N. 88197 citata nel provvedimento di cui al punto a) non conosciuta dalla ricorrente; c) delle non meglio specificate ordinanze sindacali di numero e date sconosciute indicate nel provvedimento di cui al punto a); d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale comunque lesivo; nonché per il risarcimento dei danni conseguenti alla disposta sospensione in ragione del danno emergente e del lucro cessante da calcolarsi in ragione dei costi sostenuti e da sostenere per i dipendenti nonché del mancato guadagno da rapportare al guadagno netto giornaliero come da bilanci della società che saranno determinati in caso di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Giustizia amministrativa202205733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

All'udienza dell'11 dicembre 2025 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito. Il TAR, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato il ricorso improcedibile senza esaminare i motivi relativi alla legittimità dell'ordinanza né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per occupazione di suolo pubblico priva di titolo autorizzativo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che disponeva la sospensione dell'attività sino alla rimozione dell'occupazione di suolo pubblico e comunque per almeno cinque giorni. Ha dedotto: l'insussistenza dei presupposti per la sospensione, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto previamente diffidare l'esercente e, solo in caso di ulteriore occupazione abusiva, applicare una sospensione comunque non superiore a tre giorni; l'erronea applicazione dell'art. 3, comma 16, della legge indicata in ricorso, per mancanza del presupposto della recidiva; il difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla scelta della sanzione più grave e alla durata minima di cinque giorni, anche considerando la tempestiva presentazione di un'istanza di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e l'asserita inesistenza di ragioni ostative al suo accoglimento. È stato inoltre domandato il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione, a titolo di danno emergente e lucro cessante.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 16, legge indicata nel ricorso come l. 944/09

    La ricorrente ne ha contestato l'applicazione per l'asserita insussistenza della recidiva; il giudice non ha esaminato la questione a causa dell'improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.
  • Quando il giudizio è definito per ragioni processuali derivanti dalla sopravvenuta carenza di interesse, la domanda risarcitoria connessa all'illegittimità dell'atto non viene esaminata se la pronuncia non affronta il merito della controversia.
  • La natura processuale della decisione può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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