Sentenza n. 4753/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4516 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4516 del 16 ottobre 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2021/2022 e condannato l’Amministrazione al pagamento di € 1.245,57 lordi, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4516/2024, notificata il 5 aprile 2025 e passata in giudicato, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto di ordinare l’integrale esecuzione del titolo e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l’Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento. Ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato all’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’incarico a cura del ricorrente; al commissario non è riconosciuto alcun compenso. L’Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel giudizio di ottemperanza, verificata la documentazione del titolo e il mancato adempimento non contestato dall’Amministrazione, il giudice dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione del giudicato, potendo nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
Per agire in ottemperanza a un titolo esecutivo di pagamento nei confronti dell’Amministrazione, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione previsto per il completamento delle procedure di pagamento.
art. 93 c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a
In caso di soccombenza dell’Amministrazione, le spese possono essere distratte a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a
Il giudice regola le spese del giudizio secondo la soccombenza e ne dispone la distrazione al difensore antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002)
La condanna alle spese comprende l’onere del contributo unificato soltanto se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando il titolare di un giudicato di condanna al pagamento documenta l’inadempimento dell’Amministrazione e quest’ultima non lo contesta, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all’Amministrazione e stabilendo un successivo termine per l’esecuzione sostitutiva.
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