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Sentenza

Sentenza n. 8948/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - della Lettera esito revoca del 3 aprile 2026 prot. n. 88305 della Simest S.p.A. - Direzione Innovazione Digitale e Operations - Area Gestione Fondi, trasmessa da Simest con pec in pari data; - della deliberazione del 25 marzo 2026 con cui il Comitato Agevolazioni ha deciso la revoca del finanziamento 65887/TD/FP - CUP: E31B21010180006; - della nota Simest del 19 febbraio 2026 prot. n. 51653 recante avvio procedimento di revoca, trasmessa con pec in pari data; - del preavviso di procedimento di revoca del 7 luglio 2025 prot. n. 145444 trasmesso da Simest via pec in pari data; - ove occorrer possa, del preavviso di procedimento di revoca del 24 luglio 2024 prot. n. 261413, trasmesso da Simest in pari data; - ove occorrer possa, del verbale della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Verona del 5 giugno 2024, militari verbalizzanti D. Falcone, P. Paciotta, M. Persico; - ove occorrer possa, del verbale della Guardia di Finanza – Nucleo di Frattamaggiore del 20 maggio 2024, militari verbalizzanti G. Pignola e A. Fulgieri, inerente alle attività compiute presso la sede di Casandrino (NA), via Paolo Borsellino n. 131/B; - ove occorrer possa, del verbale della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Verona del 2 maggio 2024, militari verbalizzanti P. Paciotta, M. Persico; - di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202604721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca ex tunc di un finanziamento pubblico, fondata sull'insussistenza originaria di una sede operativa in Campania e sulla ritenuta non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente finanziatore e ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ottenuto da Simest un finanziamento a valere sul Fondo n. 394/81-PNRR, con una prima erogazione di 150.000 euro, beneficiando della maggiore intensità di finanziamento prevista per le imprese titolari di una sede operativa in Campania. Dopo verifiche della Guardia di Finanza, Simest aveva avviato il procedimento di revoca ritenendo che i locali di Casandrino costituissero un mero deposito e non una sede operativa e che la relativa dichiarazione fosse non veritiera. La ricorrente ha impugnato il provvedimento definitivo di revoca, deducendo, in sintesi, l'insussistenza dei presupposti della revoca, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, sostenendo di avere dimostrato l'effettiva esistenza dell'unità operativa. Simest ha eccepito anche il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito le censure contro la revoca. Richiamando il criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva, il Collegio ha ritenuto che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto di finanziamento e l'accertamento della spettanza e conservazione del beneficio, non l'esercizio di un potere discrezionale di autotutela. Simest aveva contestato il difetto originario di una condizione di ammissibilità, ossia l'insussistenza della sede operativa in Campania, ritenuta falsamente attestata, e si era limitata a rilevare un fatto ostativo alla conservazione dell'agevolazione. La revoca era quindi riconducibile all'art. 7.6 delle condizioni generali di contratto, che prevedeva la revoca ex tunc in caso di dichiarazioni non veritiere o mancanza dei presupposti necessari per la concessione. La controversia, riguardando diritti soggettivi inerenti all'esecuzione del rapporto e all'eventuale obbligo restitutorio, appartiene alla giurisdizione ordinaria. Il processo può essere proseguito davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a.; le spese sono state integralmente compensate per la non agevole individuazione del criterio di riparto e per la definizione della causa senza esame del merito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.

  • art. 7.6 delle Condizioni generali di contratto

    (...) il Cofinanziamento verrà altresì revocato qualora la documentazione prodotta e/o le dichiarazioni e le comunicazioni inviate alla SIMEST anche con la Domanda risultino incomplete, irregolari o comunque non veritiere ovvero in mancanza dei presupposti necessari per la concessione del Cofinanziamento (revoca ex tunc) o di quelli per la sua prosecuzione (revoca ex nunc), con conseguente obbligo di restituzione dell'importo revocato e con le conseguenze di cui al precedente punto 7.5.

    La clausola riconduce alla revoca contrattuale, anche ex tunc, le dichiarazioni non veritiere e la mancanza dei presupposti necessari per la concessione o prosecuzione del finanziamento.

  • art. 3.2 della Circolare n. 1/PNRR/394/2021

    La titolarità di una sede operativa in Campania rileva ai fini dell'accesso a una maggiore intensità di finanziamento.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla concessione o revoca di contributi e finanziamenti pubblici, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della situazione soggettiva azionata e non dalla denominazione formale dell'atto impugnato.
  • Quando, dopo la concessione del finanziamento e la stipulazione del rapporto, l'amministrazione contesta l'inadempimento del beneficiario o il difetto originario di una condizione di ammissibilità, senza compiere valutazioni discrezionali sull'opportunità del beneficio, la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • Un provvedimento formalmente denominato revoca non costituisce esercizio di autotutela amministrativa se si fonda sull'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni o della mancanza dei presupposti contrattuali per la concessione del finanziamento.
  • La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, quando la controversia riguarda la fase precedente all'attribuzione discrezionale del beneficio oppure l'annullamento o la revoca disposti per vizi di legittimità dell'atto attributivo o per un contrasto iniziale con il pubblico interesse, e non per inadempienze del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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