Cassazione Penale, Sentenza n. 36816/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento e deducono: (1) la mancata condizione di procedibilità per assenza di querela, dovendo il reato essere divenuto procedibile a querela a seguito del d.lgs. n. 150/2022, con conseguente esclusione dell'aggravante e riqualificazione del fatto in appropriazione indebita; (2) carenza degli elementi oggettivi e soggettivi del furto perché l'energia sarebbe stata erogata spontaneamente dalla società dopo la scadenza contrattuale; (3) omessa o errata valutazione di documentazione di bolletta che dimostrerebbe credito a favore dell'utente; (4) violazione del divieto di reformatio in peius e eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato il primo motivo: il d.lgs. n. 150/2022 ha reso il reato di furto procedibile a querela e tale disciplina, più favorevole, opera retroattivamente. Dal fascicolo non risulta querela valida e la Procura ha confermato che non è stata mai proposta querela dalla persona offesa. Perciò l'azione penale non può proseguire per difetto di querela. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio; gli altri motivi restano assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha modificato il regime di procedibilità rendendo il reato di furto, come contestato, procedibile a querela; la modifica, essendo più favorevole, opera retroattivamente sui fatti anteriori alla sua entrata in vigore e può essere invocata dai ricorrenti che hanno proposto ricorso dopo l'entrata in vigore.
art. 624 cod. pen. (furto)
Norma che definisce il reato di furto; la sentenza richiama la necessità del requisito soggettivo e oggettivo del delitto rispetto alla qualificazione contestata.
art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. (aggravante del mezzo fraudolento)
Aggravante applicata nel merito per l'uso di un "mezzo fraudolento"; i ricorrenti contestavano l'applicabilità sostenendo che non vi fu manomissione o allaccio abusivo ma una fornitura proseguita dalla società erogatrice.
art. 597 cod. proc. pen. (divieto di reformatio in peius)
Richiamato dai ricorrenti per censurare un peggioramento della posizione sanzionatoria in grado di appello; la Corte ha ritenuto comunque assorbiti gli altri motivi dopo l'annullamento per difetto di querela.
Massime di principio
- Se una norma intervenuta in senso favorevole muta il regime di procedibilità (es. rende un reato procedibile a querela), tale mutamento può operare retroattivamente e può essere invocato dagli imputati quando il ricorso è proposto dopo l'entrata in vigore della riforma.
- Quando il nuovo regime di procedibilità richiede la querela e dal fascicolo non risulta una querela valida, l'azione penale è improseguibile e la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità.
- L'assenza di querela deve essere verificata formalmente (documentazione di Procura/nota) e non può essere sanata automaticamente: la mancanza è causa di estinzione o non procedibilità dell'azione penale se prevista dalla legge.
- Le questioni sulla qualificazione del fatto (furto vs appropriazione indebita) e sull'applicabilità di aggravanti (es. "mezzo fraudolento") restano rilevanti ma diventano ininfluenti se viene accertato il difetto di querela; tuttavia andranno valutate con attenzione probatoria quando la procedibilità non è in discussione.
- Se un imputato propone ricorso prima dell'entrata in vigore della riforma che muta la procedibilità, potrebbe non beneficiare della retroattività se nel frattempo si è già formato giudicato sostanziale; i tempi di proposizione dell'impugnazione sono quindi decisivi.
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