Cassazione Penale, Sentenza n. 13728/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione cumulativa delle misure cautelari (obbligo di dimora e presentazione alla P.G. con permanenza domestica 16:30-04:00) per i reati di traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, comma 1 c.p.). Il ricorrente deduceva carenza di motivazione e violazione di norme (artt. 416-bis, 74 d.P.R. 309/1990, 192 e 273 c.p.p.), sostenendo che le intercettazioni non dimostravano la consapevolezza di agevolare un sodalizio mafioso (mancanza dell'elemento soggettivo dell'aggravante) e che era estraneo al clan Nardo, quindi impossibile conoscere le dinamiche interne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero reiterative e aspecifiche, già affrontate e motivatamente respinte dal Tribunale del Riesame. I giudici di merito, in base al contenuto delle intercettazioni, avevano correttamente ritenuto che ITALIA si era posto a disposizione degli affiliati del clan Nardo, ottenendo incarichi nella gestione del narcotraffico e nella riscossione di crediti e risultando subordinato a BELISTRI e RINALDI; tali elementi comprovavano la consapevolezza dell'agevolazione del sodalizio mafioso. La Corte ha inoltre applicato il principio secondo cui l'aggravante dell'agevolazione mafiosa si comunica al concorrente che, pur non avendo lo stesso fine, sia comunque consapevole della finalità agevolatrice del compartecipe (anche in forma di dolo eventuale). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di euro 3.000 a titolo di ammenda.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
aggravante per i reati commessi a vantaggio di associazione di tipo mafioso
La Corte ha ritenuto che l'aggravante può colpire anche il concorrente non associato, se è consapevole che la sua condotta agevola un sodalizio mafioso; la consapevolezza può essere desunta anche in termini di dolo eventuale quando vi siano elementi indiziari idonei a dimostrarlo.
art. 74 d.P.R. 309/1990
illeciti in materia di stupefacenti
I fatti contestati sono ricondotti alla normativa sugli stupefacenti; la gestione del mercato locale di droga e la riscossione dei crediti sono state valutate come attività riconducibili al controllo monopolistico esercitato dal clan.
art. 192 c.p.p.
motivazione del provvedimento
Rilevanza della necessità di motivare adeguatamente le decisioni; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame completa e congrua.
art. 273 c.p.p.
Norme procedurali sull'impugnazione degli atti: la Corte ha rilevato che le censure erano già esaminate nel riesame e non consentivano nuovo sindacato in Cassazione se limitate a valutazioni di fatto.
art. 616 c.p.p.
condanna per ricorso inammissibile
Prevede la condanna alle spese e alla ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare euro 3.000 a titolo di ammenda.
Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini) e altre pronunce citate
giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa
Principio consolidato secondo cui l'aggravante si comunica al concorrente che sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe; la Corte ha richiamato questa giurisprudenza per giustificare l'estensione dell'aggravante anche in presenza di dolo eventuale.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rinnovare in termini generici e aspecifici valutazioni alternative dei fatti già esaminate e motivate dal giudice di merito; i motivi reiterativi portano spesso all'inammissibilità.
- La qualificazione dell'aggravante di "agevolazione mafiosa" può essere attribuita anche a soggetti non formalmente associati se gli elementi indiziari dimostrano la loro consapevolezza di favorire l'organizzazione (anche in termini di dolo eventuale).
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per travisamento o palese difformità decisiva.
- Una motivazione che integra e risponde specificamente alle censure difensive forma un corpo argomentativo con il provvedimento di primo grado; la Corte di legittimità valuta la completezza e la razionalità della motivazione nel suo complesso.
- Le contestazioni processuali fondate su mera insufficienza indiziaria, senza indicare errori di fatto o travisamenti, sono generalmente inefficaci in sede di legittimità.
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