Cassazione Civile, Ordinanza n. 17377/2025 del 27/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della corte d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda proposta in primo grado. Nel ricorso per cassazione sono stati formalmente dedotti tre motivi, ma l'atto è stato redatto senza una autonoma e sintetica esposizione della vicenda processuale e dei fatti rilevanti: dopo le intestazioni e una parziale riproduzione della sentenza impugnata, il ricorso si limitava a enunciare i motivi. La Corte ha rilevato che tale modalità viola il requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., perché la pedissequa riproduzione degli atti e l'assenza di una chiara sintesi dei fatti non consentono di comprendere il decisum e i motivi di censura senza imporre al giudice di legittimità una selezione del materiale rilevante che equivale, in sostanza, a mancanza di esposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto genetico del requisito di ammissibilità imposto dall'art. 366, n. 3, c.p.c., ritenendo superfluo ed anzi inidoneo il ricorso che si limiti alla riproduzione degli atti e della sentenza impugnata senza una sintetica esposizione dei fatti. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, n. 3, c.p.c.
requisito di sintetica esposizione dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione della vicenda e dei fatti rilevanti; la mera riproduzione integrale o quasi integrale degli atti processuali non soddisfa tale requisito e può equivalere, in concreto, a mancanza di esposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
In caso di declaratoria di inammissibilità, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
contributo unificato dovuto per il ricorso principale
L'ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è indispensabile una esposizione sommaria ma autonoma dei fatti di causa, tale da rendere comprensibile la censura senza dover ricostruire d'ufficio l'intero fascicolo.
- La riproduzione pedissequa e indiscriminata degli atti di causa non supplisce al difetto di sintesi e, quando impedisce una immediata intelligibilità della controversia, comporta inammissibilità del ricorso.
- La Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando il vizio attiene alla struttura stessa dell'atto e impedisce il controllo di legittimità sui motivi di impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se previsto dalla normativa processuale tributaria applicabile.
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