Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17874/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mandato impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e lo aveva condannato per i reati di minaccia aggravata (art. 612, comma 2, c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.), deducendo: 1) violazione dell'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. quando l'appello ha riguardato la valutazione della prova dichiarativa; 2) travisamento e vizio di motivazione nella valutazione delle prove; 3) mancata adeguata motivazione circa l'elemento soggettivo della minaccia aggravata; 4) errata negazione delle attenuanti generiche e della riduzione di pena (artt. 133 e 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo: la Corte d'appello ha riformato l'assoluzione fondandosi su una diversa valutazione dell'attendibilità della deposizione della persona offesa (Latella) senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. L'annullamento è avvenuto per vizio procedurale legato all'omessa rinnovazione dell'assunzione della prova dichiarativa; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    "nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale"

    La norma impone la rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello riguarda la valutazione della prova dichiarativa e la diversa valutazione della stessa è determinante per la decisione di condanna; la Cassazione ha ritenuto applicabile la norma nel caso di specie e ha censurato l'omessa rinnovazione

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti procedurali dell'appello: nel caso di contestata diversa valutazione della prova dichiarativa, le garanzie procedurali impongono specifiche cautele (es. rinnovazione istruttoria)

  • art. 612, secondo comma, cod. pen.

    Norma relativa alla minaccia aggravata: la Corte d'appello ha qualificato il fatto secondo questa previsione, ma la Cassazione ha annullato la condanna per ragioni procedurali senza entrare nel merito dell'esatto accertamento dell'elemento intenzionale

  • art. 582, cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di lesioni contestata al capo b); la decisione di merito che ha usato la deposizione della persona offesa come elemento decisivo è stata ritenuta viziata dalla mancata rinnovazione dell'istruttoria

  • artt. 133 e 62-bis cod. pen.

    Norme sulle circostanze e sulla recidiva/attenuanti; il ricorrente contestava la mancata concessione di attenuanti e la riduzione della pena, ma la Cassazione ha ritenuto assorbiti tali profili dall'accoglimento del motivo principale

Massime di principio

  • Se in appello il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento per ragioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa e la Corte d'appello perviene a una diversa valutazione dell'attendibilità di una dichiarazione che risulta determinante per la condanna, il giudice d'appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (riascolto dei dichiaranti).
  • La rinnovazione non è sempre necessaria: non occorre se la diversa decisione si fonda su una valutazione complessiva di elementi indiziari esterni alle dichiarazioni o quando nella prima valutazione vi sia stato un mero travisamento/errore revocatorio della prova dichiarativa; ma è obbligatoria quando vi è una 'differente' valutazione dell'attendibilità o del contenuto della dichiarazione decisiva.
  • L'omessa rinnovazione, se richiesta o necessaria, determina vizio procedurale rilevante ai fini della cassazione e può comportare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • In fase difensiva, se l'appello avverso l'assoluzione si fonda su nuova valutazione delle testimonianze, è strategico chiedere espressamente la rinnovazione dell'istruttoria o, alternativamente, evidenziare che la diversa valutazione è fondata su elementi non dichiarativi.
  • Le questioni relative a qualificazione del reato (p.es. minaccia aggravata) e all'applicazione di attenuanti o aumento di pena possono restare assorbite se la Cassazione annulla per vizi procedurali; per ottenere pronunce di merito su tali profili occorre che il giudizio di legittimità entri nel merito senza rilevare vizi procedurali preclusivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.